Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-07-2011, n. 29911 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente è stato condannato, con provvedimento irrevocabile, per abusi edilizi e che è stata ordinata la demolizione delle opere abusive;

Che il GE ha revocato l’ordine di demolizione per intervenuto rilascio in sanatoria del permesso di costruire;

Che questa Corte ha annullato senza rinvio il relativo provvedimento perchè non idoneo a sanare la totalità dell’abuso;

Che il giudice di rinvio ha accertato, con motivazione logica e adeguata, che il permesso non riguarda le opere realizzate dal condannato delle quali era stata ordinata la demolizione;

Che il ricorrente ha depositato in cassazione un documento che avrebbe dovuto produrre in sede esecutiva;

Che il permesso di costruire riguarda il recupero del sottotetto a uso abitativo, mentre la condanna attiene alla costruzione, in sopraelevazione, di un nuova unità abitativa;

Che pertanto il ricorso, per manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile con la consequenziale statuizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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