Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-07-2011, n. 29910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 19.1.2010 il GIP del Tribunale di Genova assolveva B.F. dal reato di cui all’art. 1161 c.n. ("occupava arbitrariamente un’area demaniale marittima in assenza di qualsiasi titolo") perchè il fatto non costituisce reato. Premesso che il P.M. aveva chiesto emettersi nei confronti dell’imputato decreto penale di condanna e rilevato che la contestazione riguardava una occupazione abusiva protrattasi per soli diciotto giorni (il B. era autorizzato all’occupazione fino al 31.12.2006), riteneva il GIP che il ritardo nel rilascio della nuova autorizzazione, avvenuta in data 18.1.2007 a seguito di una richiesta dell’1.12.2006, non potesse risolversi in danno del privato. Non sussisteva, pertanto, l’elemento psicologico del reato.

2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

Premesso che, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 129 c.p.p., è impugnabile solo con il ricorso per cassazione, denuncia con il primo motivo la erroneità e contraddittorietà della motivazione. La natura concessoria (e non autorizzatone) del provvedimento rende evidente l’impossibilità di ritenere non arbitraria l’occupazione in assenza di titolo. Inoltre, l’ordinamento ha previsto (D.P.R. n. 328 del 1952, art. 10) il rilascio, con procedura semplificata, di una concessione provvisoria per il periodo intercorrente tra la scadenza della precedente e la sua rinnovazione.

Con il secondo motivo denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonchè l’errore di diritto nel ritenere insussistente l’elemento soggettivo del reato. Siffatto elemento psicologico consiste nella consapevolezza di occupare il suolo senza autorizzazione e tale consapevolezza non è posta in discussione neppure dal GIP. Nè può farsi riferimento alla scusabilità, peraltro neppure ipotizzata, di una eventuale ignoranza legis.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Occupare arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo significa esercitare, senza titolo, un potere di fatto sul bene in modo corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Sicchè è occupazione abusiva ex art. 1161 c.n., l’acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 10960 del 6.10.1992; Cass. pen. sez. 3 n.2853 del 12.2.1999). Con la conseguenza che del reato deve essere chiamato a rispondere chi, al momento dell’accertamento, abbia la materiale disponibilità del bene demaniale, in via immediata o in via mediata attraverso il manufatto sullo stesso realizzato, in quanto l’illecito consiste nel mantenere la zona demaniale indisponibile agli usi cui è deputata (Cass. pen. sez. 3, 10.3.2000-Parisi). Inoltre è da considerare occupazione abusiva anche quella protrattasi dopo la scadenza del titolo (cfr.

Cass. pen. sez. 3 n.16570 del 24.1.2007). Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la mera consapevolezza di occupare lo spazio demaniale in assenza di titolo.

3.1.1) Tanto premesso, è pacifico, come recita la contestazione, che il B. abbia occupato, senza titolo (perchè la precedente concessione era scaduta in data 31.12.2006), il suolo demaniale dall’1 al 17 gennaio 2007, essendo la nuova concessione intervenuta solo il 18 gennaio 2007. Non c’è dubbio, quindi, che, in relazione a tale periodo, l’occupazione dovesse considerarsi arbitraria. Inoltre, dalla sentenza impugnata non risulta che il GIP abbia posto in dubbio siffatta arbitrarietà, essendosi limitato a far riferimento alla mera successione cronologica dei fatti. Il GIP perviene, invero, all’assoluzione del B. per la ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico del reato, come emerge dalla sia pur sintetica motivazione e dalla formula adoperata ("fatto non costituisce reato").

La motivazione, sul punto, è però meramente apodittica e per di più contraddittoria. Pur dando atto che il B. aveva richiesto il rinnovo della concessione, essendo quindi pienamente consapevole della necessità della stessa, non spiega il GIP minimamente perchè debba ritenersi insussistente l’elemento psicologico del reato contravvenzionale contestato (punibile quindi anche a titolo di colpa) nonostante il mancato tempestivo rilascio della nuova concessione. Nè spiega perche tale mancato rilascio debba attribuirsi al ritardo della P.A. e non piuttosto all’inerzia del B.; nè se costui abbia fatto ricorso, alla procedura semplificata, per ottenere il rilascio (come evidenzia il ricorrente) di concessione provvisoria D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, ex art. 10, per il periodo intercorrente tra la scadenza della precedente concessione ed il suo rinnovo.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *