Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 26-07-2011, n. 29908

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 giugno 2010, la Corte d’Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza in data 8 aprile 2003 del Tribunale di Messina, appellata da S.D. e G. G., dichiarando estinti i reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), e quelli inerenti alla violazione della disciplina antisismica perchè estinti per oblazione conseguente a "condono edilizio" e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata si risolveva in un insieme di formule di stile senza fornire adeguate risposte alle doglianze mosse con i motivi di appello.

Si osservava, inoltre, che la motivazione si palesava contraddittoria laddove aveva ritenuto non condonabile la violazione paesaggistica considerando però i periodi di sospensione conseguenti alla richiesta di "condono edilizio".

Tale palese contraddittorietà veniva rilevata anche con riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti, effettuata senza considerare una serie di dati fattuali sottoposti all’attenzione della Corte territoriale.

Con il terzo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle deduzioni in merito alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto realizzato ed alla efficacia immediata del disposto dissequestro.

Insistevano, pertanto per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto attiene il mancato riconoscimento della estinzione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.

La Corte territoriale, con motivazione estremamente sintetica ma sufficiente e che rinvia per relationem anche alla decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente la violazione paesaggistica dichiarando estinti gli altri reati per intervenuto "condono edilizio".

Correttamente ha anche escluso la rilevanza di qualsivoglia effetto sanante ad eventuali autorizzazioni postume rilasciate dalla competente Sovrintendenza.

L’affermazione, nella fattispecie, della sussistenza del reato paesaggistico, pienamente condivisibile, doveva tuttavia tenere conto del tempo trascorso dalla data di commissione del reato ai fini della prescrizione dello stesso.

Ciò non è avvenuto e la Corte, a quanto sembra, ha considerato nel calcolo dei termini anche i periodi di sospensione correlati alla pendenza della istanza di condono.

Ciò posto, occorre ricordare che tale sospensione non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 3^ n. 563,11 gennaio 2006).

Nel caso di specie, l’accertamento dell’abuso risale al 15/10/2001.

Pur considerando la sospensione dei termini conseguente a rinvii per impedimento ed astensione dalle udienze del difensore (dal 30/3/2004 al 2/11/2004 e dal 10/2/2010 al 28/6/2010) i termini di prescrizione risultavano già decorsi al momento della pronuncia in grado di appello dovendosi collocare il termine massimo alla data del 5 aprile 2007.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè i resati sono estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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