Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 26-07-2011, n. 29873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di I. G. la pena di mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 cod. pen., e art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7, commesso in (OMISSIS) sottraendo due pen drive e un videogioco dal supermercato Panorama e tre DVD e due videogiochi dal negozio Saturn. L’indagato ricorre deducendo violazione di legge in ordine: 1. alla qualificazione giuridica del fatto commesso in danno del supermercato Panorama come furto consumato anzichè tentato, osservando che l’imputato veniva sorpreso con indosso gli oggetti sottratti dopo essere stato tenuto sotto costante osservazione dal Car. S.F. fin dal momento in cui aveva prelevato i beni dagli scaffali;

2. alla sussistenza delle aggravanti ed alla conseguente procedibilità d’ufficio per il reato commesso in danno del negozio Saturn, nonchè comunque alle conseguenze in tema di giudizio di comparazione, osservando che presso detto esercizio venivano sottratti solo i tre DVD, considerato che i due videogiochi venivano asportati presso il supermercato Panorama, e che sui beni di cui sopra non veniva esercitata alcuna violenza.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto commesso in danno del supermercato Panorama è inammissibile.

Il controllo del giudice di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di applicazione di pena può invero essere svolto nei limiti della ricostruzione del fatto come prospettata nell’imputazione sulla quale si è stabilito l’accordo negoziale fra le parti (Sez. 3, n. 1774 del 12.8.1993, imp. Panozzo, Rv. 195213; Sez. 5, n. 5896 del 5.11.1998, imp. Gaita, Rv. 212109); e per il resto la deducibilità con ricorso per cassazione dell’erroneità di detta qualificazione è ristretta ai casi di errore evidente, ed esclusa dalla sussistenza anche solo di margini di opinabilità sulla questione (Sez. 4, n. 10692 dell’11.3.2010, imp. Hernandez, Rv. 246394), il che non ricorre nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto proposto sul punto per ragioni non consentite.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo sussistenza delle aggravanti per il reato commesso in danno del negozio Saturn. Anche a voler prescindere dalle considerazioni per le quali con la sentenza impugnata le aggravanti venivano ritenute comunque subvalenti rispetto alle attenuanti generiche ed anche per questo profilo la ricostruzione della vicenda accolta dall’imputazione era recepita nell’accordo sul rito, dal contenuto del verbale d’arresto, richiamato nella sentenza, risulta che sull’autovettura in uso allo I. venivano rinvenuti, oltre ai DVD, anche due videogiochi provenienti dal Saturn. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.

Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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