CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 9 febbraio 2011, n.3188 CONDOMINIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ. e degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso, dalla restituito in integrino dell’area comune, piantagioni e/o sovrastrutture impiantate al di fuori di un regolamento condominiale; e pone la questione "se, nel diritto di godimento di cui all’art. 1102 c.c., comma 1, di un’area pertinenziale non destinata a giardino, possa essere fatta rientrare l’unilaterale trasformazione a giardino operata da un partecipante nel dissenso degli altri con l’installazione di sovrastrutture mobili o immobili o di alberi e piante e se, in relazione al secondo comma della detta norma, tale comportamento non si risolva in danno degli altri partecipanti alla comunione o al condominio e non costituisca atto idoneo a mutare il titolo di possesso sulla cosa comune".

Il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 1117 c.c., comma 1, n. 1), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe traccia della destinazione a giardino dell’area pertinenziale in questione negli atti di causa, poichè l’area adiacente al fabbricato è identificata, negli atti di acquisto della proprietà, come suolo di pertinenza, senza ulteriore qualifica; inoltre, "l’allocazione, fatta dai singoli condomini, di piantagioni in un atrio comune, senza il consenso di tutte le parti", comporterebbe "l’illegittima divisione dell’atrio parte comune del fabbricato". Di qui il quesito se "possa ritenersi adeguata e corretta la motivazione che attribuisce soggettivamente all’area pertinenziale de qua la qualificazione di giardino e se non si risolva in violazione dell’art. 1117 cod. civ. il riferimento della motivazione a detta norma quale elemento giustificante la soggettiva individuazione come giardino dell’area pertinenziale de qua in mancanza del consenso degli altri condomini e nel dissenso di uno di loro".

2. – I due motivi – i quali, stante la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La Corte d’appello ha accertato: (a) che il suolo comune di pertinenza del fabbricato condominiale di via (OMISSIS) ha una destinazione a giardino; (b) che la piantagione, in esso, di alberi da frutta e di fiori trova il suo titolo nell’accordo unanime intervenute tra i proprietari delle singole unità abitative facenti parte del condominio; (c) che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in concreto in modo del tutto compatibile con la destinazione dell’area ed il godimento della medesima da parte di tutti (essendo illegittima esclusivamente la delimitazione delle singole zone del giardino comune attraverso la posa in opera di sbarramenti).

Le censure svolte dalla ricorrente muovono dalla constatazione in fatto del risultato degli accertamenti compiuti, con logico e motivato apprezzamento, dalla Corte territoriale, sul rilievo che l’area pertinenziale de qua non avrebbe una vocazione a giardino e che la destinazione sarebbe frutto di una unilaterale trasformazione, operata da un partecipante nel dissenso degli altri.

In realtà, la critica mossa sul punto appare inadeguata.

Invero, per negare che l’area comune in questione abbia una destinazione a giardino, nel motivo ci si limita a riportare l’atto di acquisto, da parte della ricorrente, della proprietà dell’appartamento facente parte della palazzina, nel quale sono indicate le parti comuni indivise, senz’altra specificazione della loro destinazione. Inoltre, non si indicano quali risultanze probatorie la Corte d’appello avrebbe male o insufficientemente valutato nel pervenire al convincimento della rispondenza della piantagione di alberi e fiori all’accordo di tutti i condomini.

Ciò posto, in tema di condominio, il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l’uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l’altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102).

Nella specie la Corte d’appello è giunta alla conclusione – argomentata ed immune da vizi logici e giuridici – che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell’area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso.

Si tratta di un giudizio di fatto che, proprio in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2^, 10 marzo 1981, n. 1336; Cass., Sez. 2^, 13 marzo 1982, n. 1624; Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, n. 1072).

3. – Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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