T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6985

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in esame si impugna del decreto della Questura di Roma in data 16.12.2009, notificato in data 22.02.2011, con il quale viene rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

alla Camera di Consiglio fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva il patrono del ricorrente, con dichiarazione presa a verbale, ha rappresentato che l’Amministrazione ha, nelle more, provveduto ad annullare in autotutela l’atto impugnato sicchè il suo assistito non ha più interesse alla coltivazione del gravame;

Ritenuto che al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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