Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 26-07-2011, n. 29869 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 20.5.2008, D. M. veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., commesso in (OMISSIS) ponendo in vendita 96 magliette e sette paia di pantaloni recanti marchi contraffatti.

La Corte territoriale riteneva in particolare corretta la riqualificazione giuridica del fatto operata dal Tribunale rispetto all’originaria imputazione di cui all’art. 517 cod. pen., e provata la materialità del reato in base ai verbali della Guardia di Finanza.

2. L’imputato ricorre deducendo violazione di legge in ordine:

2.1. all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione della contestazione, denunciando la diversità delle fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 474 e 517 cod. pen., la prima tutelando la pubblica fede e richiedendo la contraffazione di un marchio riconosciuto e la seconda mirando a proteggere l’ordine economico ed esigendo l’imitazione di un marchio non necessariamente riconosciuto.

2.2. alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen., segnalando l’innocuità della condotta in considerazione della scadente qualità e fattura la merce e dell’irrisorietà del prezzo a cui la stessa veniva venduta, elementi tali da rendere la falsità dei marchi immediatamente rilevabile da chiunque.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione della contestazione è infondato.

Il mutamento della qualificazione del fatto dalla vendita di prodotti industriali con segni mendaci al commercio di prodotti con falsi segni distintivi non viola infatti il principio di correlazione fra l’accusa e la sentenza, discutendosi sostanzialmente dello stesso fatto (Sez. 5, n.2104 del 29.11.1974, imp. Molara, Rv. 129343); e ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui già l’imputazione originaria era comunque formulata nei termini della contestazione della vendita di prodotti con marchi contraffatti.

2. E’ invece fondato il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen..

La tesi difensiva della configurabilità dell’ipotesi del falso grossolano non veniva infatti adeguatamente discussa nella sentenza impugnata attraverso il mero riferimento sul punto alla decisione di primo grado. Quest’ultima infatti si limitava a richiamare i principi giurisprudenziali sulla necessità di valutare l’offensività del reato rispetto al bene della fede pubblica; principi i quali richiedono comunque di verificare se le caratteristiche intrinseche del marchio e del prodotto siano tali da escludere immediatamente che una persona di comune avvedutezza possa esserne tratta in inganno (Sez. 2, n. 16821 del 3.4.2008, imp. D., Rv. 239783), controllo nella specie del tutto omesso.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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