Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 26-07-2011, n. 29868

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di La Spezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di H.F. in ordine al reato di cui all’art. 581 cod. pen., commesso in (OMISSIS) in danno di C.A.A., per tacita remissione di querela, individuata nella mancata comparizione in giudizio della parte offesa dopo che la stessa era stata avvertita che siffatto comportamento processuale sarebbe stato qualificato nei termini di cui sopra.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova ricorre deducendo violazione di legge sul punto e richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi a riguardo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La pronuncia rammentata dal ricorrente (Sez. U., n. 46088 del 30.10.2008, imp. Viele, Rv.241357) ha in effetti affermato il principio dell’irrilevanza della mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa sia preceduta dalla notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela, ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato. La circostanza invero, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della parte, non costituisce quello che l’art. 152 cod. proc. pen., comma 2, definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione del querelato; nè tale deficienza naturalistica del comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna norma che assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della querela.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di La Spezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di La Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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