T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6983 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. I., premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato in data imprecisata alla Prefettura di Roma istanza per la concessione della cittadinanza

italiana e, dopo aver ricevuto in data 12.3.2009 comunicazione di avvio del relativo procedimento, di non aver avuto più nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio del 27.6.2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Né dagli atti depositati, né dal contesto del gravame risulta possibile evincere né la data di presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, dalla quale decorrerebbe il termine di settecentotrenta giorni per provvedere di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 né momento in cui si è formato l’illegittimo silenzio avverso il quale è proposto il ricorso in esame, di conseguenza il Collegio non è in grado di verificare se il predetto ricorso, notificato il 19.4.2011 e depositato il 3.5.2011, sia o meno stato tempestivamente proposto entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ex art. 31 d.lvo n. 104/2010.

Ne consegue che in mancanza di almeno un principio di prova – o perlomeno di affermazione non contestata valutabile ai sensi dell’art. 64 co. 2 d.lvo n. 104/2010 – in merito alla circostanza sopra indicata e non essendo consentito di sopperire mediante istruttoria al mancato assolvimento di un onere che ricade sulla parte ricorrente, trattandosi di prova nella sua disponibilità, il ricorso risulta inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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