Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29932 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 13 dicembre 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies di due autovetture intestate a P.C. nonchè del piano terra e del lastrico solare del fabbricato situato in Bovalino, alla via (OMISSIS), di cui la stessa figura essere proprietaria al 50%, beni ritenuti riconducibili alla diretta disponibilità del marito, S.F., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 80) e sottoposto alla misura cautelare delle custodia in carcere.

2. – Nell’interesse di P.C., terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 321 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

In particolare, il ricorrente dopo aver premesso che qualora si tratti, come nel caso di specie, di beni intestati ad un terzo, spetta all’accusa l’onere di dimostrare l’interposizione fittizia, che può giustificare il sequestro diretto alla confisca ex art. 12 sexies cit., ha rilevato l’insussistenza di elementi atti a sostenere una intestazione fittizia, dal momento che il 50% degli immobili in questione appartengono legittimamente alla P. in quanto acquistati nel 1989 in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni.

Successivamente il difensore ha depositato motivi aggiunti, allegando una relazione contabile relativa alla situazione patrimoniale di S.F. e P.C., che dimostrerebbe la loro capacità reddituale circa gli acquisti e gli investimenti effettuati, escludendo qualunque illecita provenienza dei beni in questione.

3. – Il motivo con cui la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile, in quanto l’art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nel procedimento di riesame ai soli vizi di violazione di legge.

4. – Infondato è il motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 321 c.p.p. e art. 12 sexies L. n. 356 del 1992.

Infatti, con riferimento alla speciale ipotesi di confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, l’accertamento dell’intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, ma a tal fine può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell’intestazione (cosi, Sez. 6^, 5 novembre 2010, n. 42717, Novello).

Nel caso in esame il Tribunale ha dimostrato l’esistenza di una sproporzione tra i redditi di S.F. e i beni oggetto di sequestro, ritenendo che l’intestazione dei beni in capo alla moglie costituisca una vera e propria interposizione fittizia.

In questo caso, l’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza del fumus delicti, richiamando la misura cautelare emessa dal G.i.p. in data 16.12.2010, nonchè l’esistenza del periculum, stante la sproporzione reddituale evidenziata.

5. – Infine, nessun rilievo può essere attribuito in questa sede alla relazione contabile allegata ai motivi aggiunti, che non può essere presa in considerazione da questa Corte, trattandosi di una documentazione il cui esame comporterebbe una valutazione di merito, di cui avrebbe dovuto essere investito il Tribunale.

6. – Pertanto, il ricorso deve esser respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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