T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, pervenuto per riassunzione dal Tar veneto, il Sig. H., premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da oltre un decennio e di aver presentato in data 20.3.2008 istanza per la concessione della cittadinanza italiana, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere.

Con nota prot. 143583 del 15.3.2011 l’Amministrazione intimata ha rappresentato di aver accolto l’istanza del ricorrente ed adottato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana in data 8.3.2011.

Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per aver l’Amministrazione intimata posto fine allo stato di inerzia pronunciandosi con provvedimento espresso, peraltro favorevole al ricorrente, sull’istanza da questi presentata.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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