Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29931 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sul riesame proposto da S.A.S. contro il provvedimento del 29 dicembre 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, di alcuni beni a lui intestati, ma riconducibili alla diretta disponibilità del padre, S.F., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 80) e sottoposto alla misura cautelare delle custodia in carcere, in parziale accoglimento dell’istanza ha revocato il sequestro dell’autovettura Volkswagen Golf e confermato il sequestro del primo piano del fabbricato di via (OMISSIS), in (OMISSIS).

2. – Nell’interesse di S.A.S., terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 321 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

In particolare, il ricorrente dopo aver premesso che qualora si tratti, come nel caso di specie, di beni intestati ad un terzo, spetta all’accusa l’onere di dimostrare l’interposizione fittizia, che può giustificare il sequestro diretto alla confisca ex art. 12 sexies cit., ha rilevato l’insussistenza di elementi atti a sostenere che la donazione dell’immobile da parte di S.F. al figlio A. sia stata fittizia e operata al solo scopo di sottrarre il bene ad un eventuale provvedimento di confisca. In altre parole, si sarebbe trattato di una cessione a titolo gratuita di un unico cespite da parte dei genitori al figlio per regolamentare, in via anticipata, i loro diritti di successione.

Successivamente il difensore ha depositato motivi aggiunti, allegando una relazione contabile relativa alla situazione patrimoniale di S.F. e P.C., genitori del ricorrente, che dimostrerebbe la loro capacità reddituale circa gli acquisti e gli investimenti effettuati, escludendo qualunque illecita provenienza dei beni in questione.

3. – Il motivo con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile, in quanto l’art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nel procedimento di riesame ai soli vizi di violazione di legge.

4. – Infondato è il motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Infatti, con riferimento alla speciale ipotesi di confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12sexies, l’accertamento dell’intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, ma a tal fine può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell’intestazione (così, Sez. 6^, 5 novembre 2010, n. 42717, Novello).

Nel caso in esame il Tribunale ha dimostrato l’esistenza di una sproporzione tra i redditi di S.F. e il bene oggetto di sequestro, ritenendo che l’intestazione del bene in capo al figlio costituisca una vera e propria interposizione fittizia, che non viene meno per il solo fatto di un formale atto di donazione.

In questo caso, l’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza del fumus delicti, richiamando la misura cautelare emessa dal G.i.p. in data 16.12.2010, nonchè l’esistenza del periculum, stante la sproporzione reddituale sopra evidenziata.

5. – Infine, nessun rilievo può essere attribuito in questa sede alla relazione contabile allegata ai motivi aggiunti, che non può essere presa in considerazione da questa Corte, trattandosi di una documentazione il cui esame comporterebbe una valutazione di merito, di cui avrebbe dovuto essere investito il Tribunale.

6. – Pertanto, il ricorso deve esser respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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