T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6968 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame la società M. s.a.s. di R.I., premesso di operare nel settore dell’esercizio cinematografico in Roma sin dal 1967 ed di aver ottenuto per le sue 8 sale il riconoscimento della qualifica di sala d’essai sin dal 2004, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Direttore Generale della D.G. Cinema indicato in epigrafe con cui, visto il ritardo con il quale era stata presentata (in data 14.1.2011) la relativa "istanza" – cioè l’atto di impegno a riservare il 70% dei giorni di effettiva programmazione alla proiezione di film d’essai -, viene negato il riconoscimento della predetta qualifica per il biennio 2011/2012.

A sostegno del gravame vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 del DM 22.12.2009; Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto;

2) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia; irragionevolezza e carenza di istruttoria.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando un articolato rapporto difensivo, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato nel merito.

Alla camera di consiglio odierna il Collegio, ha avvertito le parti della possibilità di una decisione in forma semplificata, sussistendone i presupposti.

La controversia in esame infatti si incentra su un’unica questione, quella dei termini per la presentazione dell’atto di impegno necessario per il mantenimento del riconoscimento della qualifica di sala d’essai e della loro natura, perentoria o meno.

Al riguardo, la previgente disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di sala d’essai, ed i relativi termini, dettata dal D.M. 10.6.2004 "Criteri per la concessione di premi alle sale d’essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose", all’art. 3 co. 1 stabiliva per le nuove istanze, che "Il relativo provvedimento ha validità biennale. L’istanza, presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente al biennio di riferimento, è corredata da una dichiarazione attestante l’impegno, per il medesimo periodo, alla programmazione di film d’essai ed equiparati ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28", mentre per quanto riguarda il mantenimento di detta qualifica, al successivo comma 4, prevedeva che "Il riconoscimento di sala d’essai o di sala delle comunità ecclesiali o religiose è attribuito automaticamente, dopo il primo biennio, senza necessità di ulteriore apposita istanza, nel caso in cui l’interessato abbia presentato richiesta di attribuzione del premio di cui all’articolo 4. Tale riconoscimento automatico vale esclusivamente per l’anno dell’istanza di premio, salvo revoca su richiesta dell’interessato ovvero a seguito di provvedimento dell’amministrazione per mancata effettuazione della programmazione richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento."

Quest’ultima previsione, che stabiliva che per il mantenimento della predetta qualifica non era necessaria la presentazione di un apposito atto da parte dell’esercente che avesse presentato la domanda di premio per l’attività svolta, non è stata riprodotta dal DM 22.12.2009, il quale è stato così riformulato, disponendo al comma 4 dell’art. 3 che "Il rinnovo della dichiarazione d’impegno, per uno o più anni, da parte del titolare delle sale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, va effettuato entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del periodo per il quale si è precedentemente impegnato. Il titolare presenta, entro il 31 gennaio, l’elenco della programmazione integralmente svolta dalla sala nell’anno precedente. Limitatamente alle sale d’essai, l’elenco è presentato entro i suddetti termini anche in assenza dell’istanza di premio di cui all’art. 3 del presente decreto, ai fini del mantenimento della qualifica di cui al comma 1".

Per effetto di tale modifica, i titolari di sale cinematografiche interessati al riconoscimento o al mantenimento della qualifica di cinema d’essai sono assoggettati a presentare le relative dichiarazioni entro il medesimo termine di scadenza, fissato al 31.12.2010, che però è espressamente qualificato come perentorio solo per le prime.

La soluzione della controversia in esame, in cui è incontestata la presentazione da parte del ricorrente dell’atto suddetto oltre il termine di scadenza sopra indicato, dipende pertanto dalla individuazione della natura, ordinatoria o perentoria, del termine in questione.

La questione si pone in quanto il comma 4 dell’art. 3 del DM in esame non reca alcuna indicazione in ordine alla perentorietà del termine ed alla conseguente decadenza riconducibile al suo mancato rispetto, non essendo lo stesso qualificato come tale né espressamente né mediante il ricorso a formule equivalenti (entro e non oltre, improrogabilmente etc.) o comminatoria di decadenza. Quest’ultima è prevista, al successivo comma 5 – e la collocazione sistematica non è priva di significato in tale caso – solo come conseguenza del mancato rinnovo della dichiarazione di impegno – e cioè viene correlata alla manifestazione "implicita" di volontà dell’esercente desumibile dalla mancata presentazione della dichiarazione – e quindi non per il mero (fatto) del mancato rispetto del termine predetto entro cui presentarla; né, trattandosi di previsioni di natura sanzionatoria, può essere interpretata estensivamente fino a comprendere l’ipotesi in esame.

Non solo ma la mancata espressa previsione della perentorietà del termine per la presentazione degli atti di impegno necessari per il mantenimento della qualifica di sala d’essai risulta ancor più significativa ove contrapposta all’espressa qualificazione, da parte del comma 1, come perentorio del termine per la presentazione delle prime istanze; che conforta ulteriormente, sul piano sistematico, il risultato interpretativo sopra riportato.

Né il carattere perentorio del termine è altrimenti desumibile, in quanto connaturale, dalla sua stessa funzione.

Al riguardo va ricordato che l’intervento pubblico nel settore è volto ad indirizzare le scelte dei gestori di sale cinematografiche incentivandoli, mediante corresponsione di premi in denaro e riconoscimento di benefici fiscali, a proiettare oltre che film "di cassetta", (anche) pellicole "di qualità", dovendosi intendere per film d’essai, ai sensi dell’art. 2 co. 6 del d.lvo 28/2004, quello "individuato dalla Commissione di cui all’articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali" oltre che quelli equiparati ex lege dalla stessa disposizione una serie di produzioni filmiche che ottengono il "riconoscimento automatico" di film d’essai in virtù di favorevoli giudizi già espressi in merito alla qualità ed all’interesse culturale (e cioè i film riconosciuti di interesse culturale nazionale; le pellicole inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale, le opere cinematografiche che abbiano ricevuto il premio di qualità etc.).

Al fine di promuovere la diffusione di detti film, vengono riconosciuti particolari benefici agli esercenti che si impegnino a riservare alla proiezione di questi una quota significativa della programmazione.

Il riconoscimento della qualifica di sala "d’essai", infatti, si fonda sulla dichiarazione di impegno del titolare a proiettare, per un periodo non inferiore a due anni, i film predetti per almeno il 70% (con possibilità di riduzione al 50% per le sale site in comuni di modeste dimensioni) dei giorni di effettiva programmazione, dei quali almeno la metà dedicata a produzioni italiane o comunitarie. Il riconoscimento della predetta qualifica non comporta di per sé l’attribuzione di una posizione di vantaggio, ma costituisce piuttosto il presupposto che consente agli esercenti che hanno effettivamente rispettato l’impegno di dedicare una parte significativa della programmazione a tali film di fruire delle provvidenze economiche di cui all’art. 19 del d.lvo n. 28/2004, oltre che dei benefici fiscali previsti dalla normativa in materia.

Appare perciò evidente che il termine di scadenza entro il quale l’esercente deve presentare la dichiarazione di impegno ad effettuare l’attività oggetto di incentivazione non assume quel rilievo essenziale tale da configurare, in assenza di espressa comminatoria di decadenza, detto termine come perentorio, in quanto quel che assume rilievo determinante, ai fini sopraindicati, non è tanto la "dichiarazione di volontà" dell’imprenditore di svolgere l’attività che si intende promuovere -espressa nell’atto che deve essere presentato all’autorità competente entro il termine prescritto in esame, quanto, piuttosto, il "fatto" stesso dell’attività svolta, e cioè l’effettiva realizzazione dell’azione ritenuta desiderabile; ed infatti l’incentivo è corrisposto, a posteriori, sotto forma di premio sulla base dell’effettivo rispetto degli impegni da questo assunti, e cioè dell’aver dedicato una quota significativa della programmazione alla proiezione dei film in parola, come attestato dall’elenco della programmazione svolta dalla sala nell’anno precedente che deve essere presentato, insieme all’istanza di corresponsione del premio, entro il 31 gennaio, come prescritto dall’art. 1 co. 4 del DM in parola. Il termine per la presentazione dell’istanza di premio d’essai per l’attività svolta è sicuramente perentorio non solo in virtù dell’espressa qualificazione in tal senso operata dall’art. 4 del D.M. 22.12.2009, ma per sua stessa natura, essendo preordinato al conseguimento di benefici finanziari limitati da ripartire tra le diverse imprese aspiranti, tale da configurare il relativo procedimento come procedura concorsuale, sicchè il rispetto del termine si impone per assicurare la "par condicio" dei concorrenti ed è comunque necessario per assicurare l’esame delle domande nell’ambito di un unico contesto procedimentale (Consiglio Stato, sez. VI, 03 maggio 1994, n. 680).

Tali esigenze, invece, non sussistono relativamente al termine per la presentazione dell’atto di impegno a proseguire l’attività "d’essai", atteso che il riconoscimento della qualifica di sala d’essai non comporta direttamente l’attribuzione di benefici in questione in concorrenza con altri aspiranti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura esaminato, in quanto l’atto impugnato è stato adottato sulla base dell’erroneo convincimento della perentorietà del termine in parola, termine che invece non può ritenersi tale in quanto né il d.lvo 28/2004, né la disciplina dettata dal D.M. 22.12.2009, né la sua stessa natura e funzione, consentono di ipotizzare alcuna decadenza conseguente riconducibile al suo mancato rispetto.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura interpretativa della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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