Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Bologna nel confermare la responsabilità di P.S. per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 c.p., riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena con sentenza dell’8 febbraio 2010, confermando per il resto la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Contro questa sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato riproponendo la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell’art. 449 c.p., comma 6, artt. 452, 178 e 185 c.p., deducendo l’erronea applicazione degli artt. 336 e 337 c.p., e, infine, contestando la ritenuta aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2.

In data 27 aprile 2011 l’imputato ha presentato formale rinuncia al ricorso.

Alla rinuncia consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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