Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza dell’8 gennaio 2010 con cui il Tribunale di Ferrara aveva condannato Z.S. alla pena di due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti ai danni della convivente, R.R..

2. – L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p.. Il ricorrente assume che le condotte violente ed ingiuriose non avrebbero avuto frequenza quotidiana, ma si sarebbero manifestate prevalentemente in occasione dell’abuso di bevande alcoliche, sicchè mancherebbe non solo il dato oggettivo del reato, ma soprattutto l’elemento soggettivo del dolo, tale da ricondurre ad unità gli episodi di violenza e così realizzare il contesto di sopraffazione e prevaricazione che giustifica il riconoscimento dei maltrattamenti.

Con il secondo motivo censura la sentenza per essersi basata sulle dichiarazioni della persona offesa, senza svolgere una approfondita valutazione circa la sua attendibilità in ordine alle condotte tenute dall’imputato prima dell’ultimo episodio denunciato; inoltre, deduce il travisamento delle dichiarazioni rese da Za., il quale avrebbe contraddetto la R.; infine, evidenzia l’indebita traslazione dei riscontri relativi all’ultimo episodio anche ai fatti precedenti, conferendo un’attendibilità artificiosa a quanto riferito dalla persona offesa.

Con l’ultimo motivo lamenta che le attenuanti generiche siano state valutate con un giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, omettendo di considerare le condizioni di salute dell’imputato.

3. -1 motivi proposti sono tutti manifestamente infondati.

3.1. – Quanto alla sussistenza del reato di maltrattamenti la sentenza impugnata ha motivato in ordine alla reiterazione delle condotte violente poste in essere dall’imputato, evidenziando la lunga serie di percosse, minacce e ingiurie subite dalla persona offesa nel corso di un intero anno, con cadenza quasi giornaliera, escludendo la configurabilità di reati meno gravi, come richiesto dal ricorrente e, allo stesso tempo, desumendo dalla intensità delle violenze realizzate ai danni della R. (colpita anche con frustate) e dalla pervicacia delle condotte l’esistenza del dolo nel reato di cui all’art. 572 c.p..

3.2. – Peraltro, le censure alla sentenza per essersi basata sulle dichiarazioni della persona offesa appaiono del tutto pretestuose, dal momento che i giudici di merito hanno compiuto un’attenta verifica della sua attendibilità, in rapporto alla "costanza, linearità e precisione" di quanto dalla stessa raccontato, ponendo in rilievo l’equilibrio della sua deposizione, attenta a non aggravare la posizione dell’imputato e,infine, sottolineando l’assenza di qualsiasi interesse economico dal momento che la R. non si è neppure costituita come parte civile, tutti elementi che hanno determinato una valutazione di credibilità del suo narrato. Inoltre, le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro negli esiti dibattimentali e, in particolare, nelle testimonianze dell’assistente sociale S. e del medico Za.. Con riferimento a quest’ultimo testimone la sentenza, pur riconoscendogli una ridotta attendibilità, per aver tentato di ridimensionare le responsabilità dell’imputato, tuttavia ha rilevato come alla fine abbia ammesso di avere visto lividi sul corpo della R. e di averla sentita più volte lamentarsi del suo "malessere riferito a una situazione datata di violenze familiari e minacce che aveva sempre taciuto", dichiarazioni che confermano ancora una volta le accuse della persona offesa.

3.3. – Infine, generico è l’ultimo motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatone: la sentenza ha correttamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche, escludendo la recidiva, sebbene abbia ritenuto i fatti particolarmente gravi.

4. – Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *