T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6959 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, la il provvedimento del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo – Servizio II attività teatrali del 5.3.2010, con cui è stata rigettata l’istanza di contributo per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli presentata, in qualità di gestore, per l’anno 2007 in quanto ritenuta priva della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli oneri predetti; chiede altresì il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo operato della PA.

Si è costituito in giudizio, per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con memoria formale.

Con ordinanza collegiale n. 3290 del 15.4.2011 sono stati disposti incombenti istruttori.

In prossimità dell’udienza per la discussione nel merito del ricorso la società ricorrente ha presentato formale atto di rinuncia, notificato alla resistente, che ha aderito anche relativamente alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Al Collegio non resta che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, disponendo, come da richiesta congiunta delle parti, l’integrale compensazione delle spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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