Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27785

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.F.G.M.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 240/2005 della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il gravame della medesima avverso la pronunzia resa il 27 settembre 2001 dal Tribunale di Vibo Valenzia che aveva accolto la domanda di usucapione di D.F.R.; la Corte distrettuale aveva motivato al propria decisione ritenendo tardivo il gravame, proposto dopo trenta giorni dalla notifica della sentenza alla parte, presso il di lei procuratore (domiciliato presso la cancelleria).

La ricorrente ha fatto valere unico motivo. La resistente si è costituita al fine di svolgere discussione orale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il procuratore della ricorrente, avv. Gregorio Barba, agisce in forza di una procura generale alle liti, rilasciata nell’ottobre 1994 e quindi non in virtù di una procura speciale successiva alla pronunzia che in questa sede ha formato oggetto di ricorso, giusta quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5. Le spese seguono la soccombenza;

non v’è luogo per la richiesta distrazione in favore dell’avv. Mario Faramondi, dal momento che la dichiarazione di antistatarietà è contenuta non già in un controricorso bensì nella richiesta di partecipare alle discussione orale.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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