Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27783 Improcedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione regolarmente notificata B.A.M. conveniva in giudizio la sorella M. proponendo appello alla sentenza non definitiva 13458/1999 ed a quella definitiva 32948/2001 del Tribunale di Roma nell’ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti da B.V. e S.G., ma la Corte di appello di Roma, con sentenza 4694/05, dichiarava improcedibili gli appelli e compensava le spese, rilevando che il giudizio, iniziato con citazione 25.11.1989, era assoggettato anche in grado di appello alla disciplina dell’art. 348 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 e l’appellante non aveva mai depositato copia della sentenza non definitiva nè questa era rinvenibile in atti. Era insufficiente il deposito della sentenza definitiva e nessun elemento utile era ricavabile dalla lettura di una ordinanza collegiale.

Ricorre B.A.M. con due motivi, resiste B. M..

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 174, 276, 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la nullità della sentenza, posto che la precisazione delle conclusioni è avvenuta il 4.12.2003 davanti alla Dott.ssa R., mentre dalla sentenza risulta relatore il Dott. P..

La censura è infondata perchè la sentenza indica che all’udienza del 24.6.2005 la causa è stata discussa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti, e la nullità può ravvisarsi solo nella ipotesi in cui la decisione sia stata assunta da un collegio diverso da quello davanti al quale è avvenuta la discussione.

Donde l’irrilevanza della censura come proposta.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 348 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè l’appello illustrava il contenuto della sentenza parziale e la ricorrente ha preciso ricordo che la sentenza non definitiva venne depositata in appello.

La censura non merita accoglimento sia perchè si riporta solo sommariamente il contenuto dell’atto di appello, in violazione del principio di autosufficienza, non mettendo questa Corte Suprema in grado di valutare resistenza degli elementi per definire il giudizio sia perchè non si svolge alcun argomento per superare l’affermazione della Corte circa la mancanza di detti elementi per decidere.

La deduzione che uno dei tanti relatori propose una nuova estrazione a sorte con lotti mutati non dimostra la possibilità di definire la lite nel merito, in mancanza di altre indicazioni rispetto a ben dieci punti oggetto del gravarne come riportalo in sentenza.

11 mero asserito ricordo del deposito della sentenza è irrilevante in quanto l’avvenuta produzione va provata unicamente mediante l’indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere ai sensi dell’art. 74 disp. att. c.p.c., non essendovi secondo il codice di rito altre attestazioni in grado di far fede (Cass. 15.6.1999 n. 5924. Cass. 7.8.1989 n. 3620), e la statuizione del giudice di appello che, sull’errato presupposto della mancanza della copia della sentenza impugnata, dichiari l’improcedibilità del gravame, derivando da una svista materiale – cioè dalla mancata percezione dell’esistenza negli atti del documento- va impugnata per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 13.4.1985 n. 2473). Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidale in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *