T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 04-08-2011, n. 6979 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i ricorrenti, lavoratori precari aspiranti all’insegnamento stabile nella scuola statale, con il ricorso all’esame, rivendicano, in sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente per gli a.a. 2011/2014, il diritto alla valutazione del servizio di leva e dei servizi assimilati per legge anche se prestati non in costanza di nomina;

Considerato il recente arresto della giurisprudenza (V. Ad. Plen. 12 luglio 2011, n. 11), secondo cui in materia di graduatorie, in considerazione della situazione giuridica protetta, della natura dell’attività esercitata dall’Amministrazione e dell’assenza, nella specie, di una procedura concorsuale in senso stretto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto, infatti che si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti, con esclusione della configurabilità di una procedura concorsuale, trattandosi di atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato;

Considerato che, in sostanza, si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con esclusione di ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali;

Considerato che la pretesa dei ricorrenti consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, quindi, di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, con la conseguenza che la situazione giuridica soggettiva, vantata degli iscritti nelle graduatorie in argomento, è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo"

Considerato, pertanto, che alla luce della precitata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2011, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. Amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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