Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29903 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.L.G. in ordine ai reati precisati in epigrafe, a lei ascritti per avere costruito, su un fondo di sua proprietà, due manufatti ad una elevazione con pannelli precompressi su ima piattaforma realizzata in cemento armato senza il permesso di costruire e senza l’osservanza delle prescrizioni per le opere da realizzarsi in zona sismica e con strutture in cemento armato.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato l’affermazione di colpevolezza, deducendo che la stessa era esclusivamente fondata sull’appartenenza del suolo all’imputata, nonchè contestato l’esistenza di strutture in cemento armato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza.

In sintesi, si ribadisce che l’affermazione di colpevolezza dell’imputata è esclusivamente fondata sull’accertamento della appartenenza alla medesima del suolo sul quale sono stati realizzati i manufatti in assenza di altri elementi di prova. Si osserva che la sentenza ha valorizzato in proposito il comportamento processuale dell’imputata, che è rimasta contumace; condotta processuale alla quale non può essere attribuito alcun valore indiziario.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermazione di colpevolezza per l’esecuzione di opere in cemento armato senza l’osservanza delle relative prescrizioni.

Si osserva che l’appellante aveva contestato che per la realizzazione dei due manufatti fossero state impiegate strutture in cemento armato con particolare riguardo alla piattaforma sulla quale poggiavano i prefabbricati, costituita da solo cemento.

Si deduce, quindi, che la diversa affermazione contenuta in sentenza non è fondata su alcun supporto probatorio.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione e errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65, 72, 93 e 95, nonchè mancanza di motivazione della sentenza. Si osserva che dei reati di cui alle disposizioni citate risponde solo l’esecutore delle opere e che tale punto aveva formato oggetto di contestazione nell’atto di appello. La sentenza impugnata, però, ha totalmente omesso di pronunciarsi su tale motivo di gravame, nè tenuto conto del fatto che la D.L. non poteva rivestire la qualità di esecutore delle opere, sicchè la stessa doveva essere assolta dai predetti reati. Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che la responsabilità del proprietario per la realizzazione della costruzione abusiva, di cui risponde anche a titolo di concorso morale, può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione ed altro, (sez. 3^, 24.5.2007 n. 35376, De Filippo, RV 237405; sez. 3^, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954; sez. 3^, 12.1.2007 n. 8667, Forletti ed altri, RV 236081).

Orbene, sul punto dell’affermazione di colpevolezza la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata mediante la valorizzazione degli elementi indiziali, costituiti dalla piena disponibilità dell’ansa sulla quale sono sfatte realizzate le opere abusive da parte dell’imputata e dal suo interesse alla loro costruzione; dal fatto che l’imputata non aveva denunciato l’illecita realizzazione delle stesse alle autorità competenti neppure in occasione della sua identificazione (sez. 3^, 22.1.2003 n. 10632, Di Stefano A ed altro, RV 224334), nonchè per avere l’imputata, come rilevato in altra parte della sentenza, presentato una istanza di sanatoria senza la necessaria documentazione.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di una censura di fatto dell’accertamento di merito in ordine alla struttura in cemento armato delle piattaforme sulle quali sono stati installati i due manufatti prefabbricati desunto dai giudici di merito dalle risultanze delle indagini dei verbalizzanti.

Peraltro, gli stessi manufatti prefabbricati, costituiti da pannelli precompressi, sono soggetti alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (sez. 4^, 12.6.2009 n. 27450, Tidona ed altri, RV 244517).

E’, infine, infondato il terzo motivo di gravame.

Le violazioni della normativa in materia di costruzioni in zona sismica non sono reati propri e, peraltro, il committente può rispondere dei reati propri del costruttore a titolo di concorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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