T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 04-08-2011, n. 7007 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 28.12.2010 e depositato il successivo 11 gennaio 2011, le associazioni ricorrenti chiedevano l’esibizione dei documenti in epigrafe indicati, previo annullamento, ex art. 116 c.p.a., del relativo diniego opposto;

Rilevato che si costituivano in giudizio la R.R.I. spa e la E.I. spa, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo quanto dettagliatamente specificato anche in successive memorie;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 7 aprile 2011, la trattazione era rinviata ad istanza di parte;

Rilevato che, alla nuova camera di consiglio del 9 giugno 2011, il difensore di parte ricorrente dichiarava che era venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso;

Considerato che, alla luce di tale circostanza, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che le spese di lite possono integralmente compensarsi per giusti motivi, attesa anche l’adesione alla compensazione in questione rappresentata dai difensori delle parti intimate presenti alla suddetta camera di consiglio del 9 giugno 2011

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 116 c.p.a. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *