Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27781 Condizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società s.p.a. Manini conveniva in giudizio A.M. davanti al Tribunale di Perugia: a) per sentirlo condannare al pagamento del corrispettivo relativo al contratto di fornitura e montaggio da parte dell’istante di una struttura prefabbricata, non eseguito per l’inadempimento del convenuto; b) perchè fosse dichiarato l’obbligo del medesimo di ricevere e prendere in consegna il manufatto de qua.

Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che il contratto era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Pomezia, condizione che non si era realizzata; in via riconvenzionale, instava per la restituzione della somma versata a titolo di anticipo.

Con sentenza del 25 giugno 2001 il Tribunale dichiarava l’inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione e, in applicazione dell’art. 6 del contratto, condannava l’ A. al pagamento del 25% del prezzo.

Con sentenza dep. il 13 ottobre 2005 la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione impugnata dall’attrice, accoglieva la domanda da quest’ultima proposta.

Nel procedere all’interpretazione delle clausole contrattuali, i Giudici escludevano che il rilascio della concessione potesse integrare una condizione sospensiva ovvero che la previsione di tale evento al quale le parti avevano fatto riferimento potesse configurare la presupposizione, ritenendo che i contraenti non avevano subordinato l’efficacia del contratto al rilascio della concessione, che costituiva oggetto di una delle obbligazioni contrattuali poste a carico del committente. In ogni caso, quest’ultimo si era reso inadempiente ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., ovvero anche ai sensi dell’art. 1358 cod. civ., qualora si fosse voluto ritenere l’ipotesi della condizione sospensiva, posto che la concessione non fu ottenuta per il comportamento tenuto dall’ A., il quale non ebbe a fornire la documentazione integrativa richiesta e fece decadere la concessione già assentita, perchè sulla stessa area altra società facente capo al predetto ebbe a presentare un progetto per la destinazione a parcheggio.

Ritenevano, altresì, i Giudici che, secondo le previsioni pattizie, il contratto avrebbe prodotto effetti prescindendo dal rilascio della concessione.

Mentre veniva respinta la deduzione circa il mancato adempimento da parte della s.p.a. Manini della prestazione di costruzione della struttura, era accolta la domanda di quest’ultima di rivalutazione della somma dovuta alla medesima a titolo di corrispettivo con gli interessi sull’importo rivalutato anno per anno.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’ A. sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 1463 cod. civ., anche per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che, erroneamente interpretando il contratto senza tenere conto dell’esame complessivo delle varie clausole e delle specifiche pattuizioni convenute rispetto a quelle predisposte nel modulo, aveva escluso che il rilascio della concessione edilizia fosse evento presupposto, non essendo possibile – in mancanza del provvedimento amministrativo – procedere alla realizzazione e al montaggio della struttura.

La posa in opera del manufatto era corrispondente al 30% del prezzo complessivo che pertanto non poteva essere riconosciuto, atteso che in mancanza della concessione, il manufatto non avrebbe potuto essere installato.

1.2. Il secondo motivo,lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’art. 1463 cod. civ. anche per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove con esame superficiale degli atti aveva ritenuto il ricorrente inadempiente agli obblighi assunti per non avere ottenuto la concessione, quando dai documenti prodotti e dalle risultanze delle prove testimoniali al riguardo non era emersa alcuna responsabilità a carico del medesimo: l’omesso esame, da parte della Corte, di tali elementi integrava il vizio di motivazione.

1.3. Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’art. 1458 cod. civ., anche per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che, secondo quanto era stato dedotto da esso ricorrente, alla stregua di quanto previsto nel contratto prima del rilascio della concessione, l’attrice non poteva procedere alla realizzazione dell’opera che doveva essere approntata in base alle esigenze della committente in conformità della concessione e dei progetti esecutivi l’infondatezza della domanda aveva trovato conferma nella lettera di accettazione della cessione del contratto, cessione che peraltro escludeva l’avvenuta esecuzione del contratto medesimo.

Il mancato rilascio della concessione avrebbe comportato la risoluzione del contratto.

Avendo le parti previsto che nel caso di mancato ottenimento della concessione sarebbe spettato soltanto il 25% della prezzo, la fornitrice non avrebbe potuto chiedere l’esecuzione del contratto;

peraltro la penale pattuita andava ridotta ai sensi dell’art. 1385 cod. civ..

1.4. Il primo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza, nel procedere all’interpretazione della volontà delle parti alla stregua del complessivo esame delle clausole contrattuali, ha ritenuto che il rilascio della concessione non fosse un evento presupposto o dedotto in condizione ma costituisse oggetto di un obbligo posto a carico del convenuto, precisando fra l’altro che il contratto avrebbe prodotto comunque taluni effetti prescindendo dal rilascio della concessione.

I Giudici hanno, altresì, chiarito che la clausola invocata dal ricorrente disciplinava esclusivamente il caso dell’inadempimento incolpevole del committente, cioè qualora il mancato rilascio della concessione non gli fosse stato addebitatile; peraltro, hanno evidenziato la responsabilità ascrivibile al convenuto anche nel caso in cui si fosse ritenuta la previsione di una condizione, che comunque non si sarebbe avverata per un fatto imputabile al committente.

Ciò premesso, il ricorso censura l’interpretazione che la Corte ha formulato della volontà negoziale, deducendo che gli elementi da essa esaminati avrebbero dovuto condurre a un diverso risultato interpretativo.

Orbene, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’iterpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nella specie, il ricorso difetta di autosufficienza laddove non è trascritto il testo integrale del contratto, non specifica il canone interpretativo violato in relazione alle singole clausole e non dimostra il diverso risultato interpretativo al quale si sarebbe con certezza pervenuti ove fossero state rispettati i criteri ermeneutici: come si è detto, le doglianze si risolvono nella formulazione di una soggettiva interpretazione del contratto in contrapposizione con quella accolta dalla sentenza impugnata.

D’altra parte, la sentenza ha correttamente escluso che potesse configurarsi nella specie l’istituto della presupposizione, avendo ritenuto come si è detto – che il rilascio della concessione era stato dalle parti previsto quale oggetto della obbligazione posta a carico del committente, atteso che la "presupposizione" è configurabile quando, da un lato, una obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa), e, dall’altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro. Pertanto, non si configura la "presupposizione" in un contratto di fornitura e posa in opera di materiali con riferimento all’ipotesi di mancato rilascio della concessione edilizia, ove tale situazione di diritto presupposta sia stata espressamente prevista e sia stato posto nell’accordo stesso a carico del committente un preciso obbligo di attivarsi per ottenerla (Cass. 19144/2004).

Peraltro, sono infondate le doglianze sollevate dal ricorrente circa l’impossibilità di realizzare il capannone nonostante il mancato rilascio della concessione, posto che la sentenza, ritenendo che le obbligazioni contrattuali dovevano essere adempiute, si è limitata a statuire che le strutture prefabbricate realizzate dall’attrice fossero messe a disposizione del convenuto che avrebbe dovuto poi dovuto porsi in condizione di riceverne la consegna, spettando a quest’ultimo individuare il luogo e le modalità che la rendano possibile.

Per quel che riguarda la misura della penale, a prescindere dalla novità della questione, il motivo è inammissibile posto che la sentenza, avendo ritenuto che il contratto deve avere esecuzione, ha condannato il convenuto al pagamento del corrispettivo pattuito, detratto l’acconto corrisposto.

2. Anche il secondo motivo va disatteso.

La sentenza, nel ritenere il convenuto inadempiente all’obbligo di ottenere il rilascio della concessione, ha accertato che la concessione non fu ottenuta per il comportamento tenuto dall’ A., il quale non ebbe a fornire la documentazione integrativa richiesta e fece decadere la concessione già assentita, perchè sulla stessa area altra società facente capo al predetto ebbe a presentare un progetto per la destinazione a parcheggio.

Orbene il motivo difetta di autosufficienza, non essendo trascritto il testo integrale dei documenti e delle deposizioni testimoniali, atteso che, in relazione al vizio di motivazione per omesso o erroneo esame di un documento o di una prova, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o le risultanze delle prova nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, ad eccezione che per gli errores in procedendo, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003).

In effetti, il motivo, prospettando una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accolta in sentenza, si risolve nella richiesta di riesame del merito della causa attraverso una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti, dovendo qui ancora ricordarsi che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre 1 risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, sicchè la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito: altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità. 3.1. Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., censura la sentenza laddove nel prevedere gli interessi sulla somma rivalutata, aveva operato il cumulo degli interessi con la rivalutazione.

3.2. Il motivo è fondato.

I Giudici, dopo avere rivalutato la somma dovuta a titolo di corrispettivo – che evidentemente ha a oggetto un debito di valuta – ha riconosciuto anche gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, procedendo erroneamente al cumulo fra rivalutazione e interessi,tenuto conto che per i debiti di valuta è possibile soltanto allegare l’esistenza di un "maggior danno" rispetto agli interessi, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., che sono evidentemente ricompresi nel maggiore importo liquidato a titolo di rivalutazione monetaria.

Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo, dovendo rigettarsi gli altri.

La sentenza va cassata, relativamente e limitatamente al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti, va eliminata la condanna dell’ A. al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 238,086,63 rivalutata secondo quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di merito (la cassazione, anche se parziale, della sentenza impugnata comporta, ex art. 336 cod. proc. civ., comma 1, la caducazione delle relative statuizioni) e quelle di legittimità vanno poste a carico del ricorrente che deve considerarsi – all’esito complessivo del giudizio – la parte soccombente, atteso il marginale accoglimento del ricorso: le spese del giudizio di merito vanno determinate secondo la liquidazione compiuta dai Giudici di merito che può essere confermata.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la condanna dell’ A. al pagamento degli interessi legali.

Conferma la liquidazione delle spese del giudizio di merito effettuata dalla sentenza impugnata.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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