Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27780 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la Corte d’appello di Bologna, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 1 dicembre 2005, ha dichiarato inammissibile l’opposizione promossa da A.F. avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11 febbraio 2005, prot. n. 14611, con cui era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme legislative e regolamentari in materia di intermediazione finanziaria al Credito Emiliano s.p.a. (di seguito CREDEM), con obbligo di regresso nei confronti dello stesso A., nella qualità di esponente aziendale e dipendente di CREDEM;

che la Corte d’appello ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell’opponente, rilevando che, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, l’esponente aziendale, autore materiale dell’illecito, difetta di un interesse giuridico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento impugnato, emesso nei confronti di un soggetto diverso;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello A.F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che il Ministero e la CONSOB hanno resistito con separati atti di controricorso;

che il ricorrente e la CONSOB hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente si duole che la Corte d’appello di Bologna lo abbia ritenuto privo di un interesse giuridico attuale e concreto alla rimozione del provvedimento sanzionatorio, individuando nella Banca, destinataria dell’ingiunzione, l’unica legittimata all’opposizione;

che a tal fine il ricorrente prospetta violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, art. 100 cod. proc. civ. e art. 24 Cost.;

che il ricorso è fondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendone, che le consenta anche di proporre separatamente opposizione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929);

che il Collegio condivide il principio affermato dalle Sezioni Unite e ad esso intende dare continuità, non apparendo le osservazioni svolte dalla CONSOB nella memoria depositata in prossimità dell’udienza idonee ad indurre a differenti conclusioni;

che pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato;

che non sussistendo i presupposti per una decisione nel merito da parte di questa Corte, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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