T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6998 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Lazio (ex ASL Roma H, già Gestione Liquidatoria USL RM 34) è stata condannata al pagamento in favore della parte creditrice delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 19185 del 17 ottobre 2007 liquidate in Euro 54.127,21 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, nonché competenze ed onorari della fase monitoria, liquidati in i Euro 258,00 per spese, Euro 594,00 per competenze ed Euro 651,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A..

Risulta dal fascicolo di causa che tale decreto è stato ritualmente notificato alla Regione Lazio in data 12 novembre 2007, ed in data 26 novembre 2008 veniva concessa l’esecutorietà, sicché veniva rinotificato alla Regione Lazio in data 6 febbraio 2009.

A tutt’oggi, malgrado la notifica di diversi atti di precetto e di tentativi di esecuzione forzata, la Regione Lazio non ha ancora provveduto a dare esecuzione al giudicato di cui sopra.

Infine, in data 11 gennaio 2011 la ricorrente provvedeva a notificare alla Regione Lazio formale atto di diffida e messa in mora, rimasto, tuttavia, senza esito.

Con il ricorso in epigrafe indicato ne è stata chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario "ad acta" per l’eventualità che la Regione Lazio persista nell’inadempimento.

Tanto premesso, il ricorso in esame deve essere accolto.

Infatti, con il sopra citato decreto ingiuntivo è stato dichiarato l’obbligo della Regione Lazio di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate.

A tanto non risulta sia stato adempiuto, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo ed il suo passaggio in autorità di cosa giudicata.

Per assicurare effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare alla Regione Lazio di pagare le somme dovute per il decreto ingiuntivo di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla notifica della presente sentenza.

Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia della Regione Lazio, nominare sin d’ora un Commissario "ad acta" il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Ente regionale e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione delle relative relazione e notula, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda sanitaria inadempiente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Lazio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di dare concreta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo sopra citato, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza o comunicazione in via amministrativa se anteriore, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" il dott. Giacomo Pantano, Dirigente della Sezione III^ di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi sessanta giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico del predetto Ente le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione delle relative notula e relazione conclusiva.

Condanna la Regione Lazio al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza alla Regione Lazio interessata, al nominato Commissario "ad acta".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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