T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6994 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 21 aprile 2011, depositato il successivo 4 maggio, la Società A.C.N. S.r.l., impugna il silenzio serbato dalla Regine Lazio sulle istanze presentate in data 6 ottobre 2010 e 20 ottobre 2010, aventi ad oggetto la richiesta di voltura dell’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio del laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche nei locali siti in Roma, Via Ippolito Nievo, n. 62 ed il trasferimento dell’accreditamento provvisorio per la branca di patologia clinica, per cessione di ramo di azienda dalla s.r.l. Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi, con sede in Roma, via Ippolito Nievo n. 62, alla s.r.l. A.C.N., con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 62;

Riferisce che con atto di cessione di ramo di azienda in data 20 luglio 2010 acquisiva la titolarità della S.r.l. Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi, accreditata provvisoriamente per il laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

che l’Azienda USL Roma/D, con nota del 24 settembre2010 nell’esprimere parere favorevole al trasferimento dell’accreditamento per la suddetta branca di laboratorio di analisi, chiedeva, nel contempo, alla Regione Lazio chiarimenti in merito all’istruttoria da espletare onde adottare il provvedimento di voltura dell’accreditamento in favore della ricorrente. Non avendo avuto riscontro alcuno da parte della Regione Lazio, in data 6 ottobre 2010 la ricorrente medesima chiedeva direttamente alla predetta Regione il rilascio del parere favorevole al trasferimento dell’accreditamento di cui sopra. Non otteneva risposta e con ulteriore istanza del 20 ottobre 2010 la ricorrente chiedeva l’autorizzazione alla voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento provvisorio, cui è seguita la nota del 20 dicembre 2010, con cui la Regione Lazio invitava l’Azienda USL Roma D a procedere ad una ispezione presso la Struttura. Quest’ultima forniva prontamente i chiarimenti richiesti in ordine all’immobile di Via Ippolito Nievo, n., 62, ribadendo il proprio parere favorevole alla voltura dell’accreditamento provvisorio.

Tuttavia, nonostante la predetta attività istruttoria e propulsiva, la Regione non ha concluso il procedimento, sicché la ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio opposto alle proprie istanze, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Lazio.

Alla camera di consiglio13 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Giova premettere che la Regione Lazio, con nota depositata in data 22 giugno 2011 ha ricordato che con l’emanazione del Decreto n. 90 del 2010 è stato intrapreso un percorso di verifica dell’intero sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il cui obiettivo, tra gli altri, è anche quello di concludere tutte le controversie precedenti con l’adozione, per le strutture aventi tutti i requisiti, del provvedimento di accreditamento istituzionale. Tale procedura porterà, quindi, ad una positiva soluzione anche per quanto concerne le aspettative della ricorrente.

Puntualizza, altresì, la Regione Lazio che il percorso delineato del predetto decreto n. 90 del 2010 è stato, peraltro, condiviso dalla medesima ricorrente, posto che la stessa ha provveduto alla propria registrazione informatica.

Osserva il Collegio che la comunicazione della Regione Lazio sopra riportata è volta, da un lato, a giustificare il ritardo all’adempimento di quanto richiesto; dall’altro, costituisce una dichiarazione di intenti, che tuttavia, non può soddisfare le aspettative della ricorrente intese ad ottenere la voltura dell’accreditamento come sopra specificato ovvero un provvedimento esplicito anche se negativo.

Nella specie, quindi, la Struttura ricorrente ha prodotto apposite istanze sia all’Asl RM/D che specificamente alla Regione Lazio per il riconoscimento del diritto alla voltura dell’autorizzazione ed all’esercizio del laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche nei locali siti in Roma, Via Ippolito Nievo, n. 62 con conseguente trasferimento dell’accreditamento provvisorio per la branca di patologia clinica.

L’Amministrazione é tuttavia rimasta inerte, nonostante l’esplicita statuizione dell’art. 2 della l. n. 241/90, a mente delle cui previsioni "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento…il termine entro cui esso deve concludersi."

Dal dato letterale della disposizione emerge che l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso in esame tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto le varie richieste, formulate dall’interessata, non ancora concluso.

Tale obbligo non risulta essere stato adempiuto, posto che la ricorrente non ha ricevuto alcun atto formale assunto dalla Regione Lazio.

Può conclusivamente affermarsi che esiste il dovere di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte della Regione Lazio intimata, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto dalla normativa di settore, onde l’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, deve pronunciarsi sulla domanda del privato con esplicita determinazione.

Trattandosi, poi, di attività che richiede l’accertamento di specifici elementi ai fini di una valutazione favorevole dell’istanza, l’ordine di questo Tribunale, conseguente all’accoglimento del ricorso, va limitato al mero esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per la pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui la ricorrente è titolare.

Può concludersi, riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzioinadempimento e per ordinare alla Regione Lazio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente decisione.

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

In considerazione delle circostanze rappresentate dalla Regione Lazio nella nota depositata il 22 giugno 2011, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della Società ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulle istanze presentate ed ordina alla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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