T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che anche in periodo di sospensione dei termini processuali il giudizio può essere definito nel merito in sede di decisione della domanda cautelare, perché la decisione in forma semplificata rappresenta uno dei possibili esiti del procedimento cautelare, al quale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, c.p.a., l’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica;

Ritenuto dunque che l’art. 54, comma 3, c.p.a. sottrae al regime di sospensione feriale il procedimento cautelare complessivamente inteso, nel quale deve ricomprendersi anche il procedimento di decisione in forma semplificata del ricorso giurisdizionale (Tar Piemonte, sez. I, 6 settembre 2001 n. 1671);

Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, che nel caso in esame non è configurabile un’ipotesi di anomalia, atteso che tale rilievo si fonda su una mera supposizione della ricorrente, smentita dalla documentazione in atti la quale conferma che la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicataria riguarda la commissione, e non configura quindi un risparmio sul prezzo;

Considerato comunque che, quand’anche fosse condivisibile la qualificazione attribuita dalla ricorrente alla suddetta percentuale (risparmio sul prezzo e non sconto sulla commissione), non si perverrebbe alle conseguenze dalla stessa invocate in ordine all’anomalia dell’offerta atteso che il relativo giudizio investe, secondo principi acquisiti dal giudice amministrativo, l’offerta complessiva e non quella afferente a sue singole componenti (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3675; sez. III, 7 marzo 2011 n. 1419);

Considerato, relativamente al secondo motivo di doglianza, che il principio di rotazione previsto dall’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2066 non si traduce in un divieto per l’Amministrazione di inviare alla gara imprese già coinvolte in precedenti occasioni, anche se talvolta risultate aggiudicatarie, atteso che l’obiettivo di fondo al quale la norma tende è che l’affidamento avvenga nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento, e che comunque assicuri all’Amministrazione la possibilità di accedere legittimamente all’offerta per essa più vantaggiosa, senza clausole penalizzanti per le imprese che, anche se in passato invitate, sono tutt’ora in grado di garantire questo risultato;

Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato l’11 luglio 2011 e depositato il successivo 12 luglio;

Considerato che la reiezione dei motivi dell’atto introduttivo del giudizio rende inammissibile per difetto di interesse le censura con la quale è dedotta l’illegittima introduzione di un criterio di valutazione (criterio di preferenza in caso di parità di punteggio) dopo l’apertura delle buste, essendo tale motivo spendibile con riferimento alla concorrente Carson Wagonlit s.r.l. che, come la ricorrente, si è collocata al secondo posto con 62 punti;

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere respinto ma che le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le parti in causa

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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