Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29897

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di S.E. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e ter, e art. 648 c.p., a lui ascritto per avere detenuto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in numerose occasioni diverse, per la vendita o a fini di commercio, CD e DVD contenenti opere tutelate dal diritto di autore, illecitamente duplicati e privi del contrassegno SIAE, nonchè avere acquistato o ricevuto, al fine di trame profitto, i predetti supporti magnetici, pur conoscendone l’illecita provenienza.

Con riferimento al reato di ricettazione la sentenza ha affermato che la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici illecitamente riprodotti è stata posta in essere dopo l’abrogazione della L. n. 248 del 2000, disposta dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, il cui art. 28, inoltre, ha sostituito la L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, con la conseguente configurabilità di detta fattispecie criminosa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p., deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare, di ufficio, la prescrizione relativamente ai reati per i quali si era già verificata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte che ai sensi della L. n. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, le disposizioni dell’art. 6, tra le quali la modificazione dell’art. 158 c.p. (comma secondo del citato art. 6), non si applicano ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 3.11.2005, prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, sicchè, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, si applica il disposto dell’art. 158 c.p., comma 1, nella formulazione previgente alla legge di riforma, ai sensi del quale per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Orbene, poichè l’ultimo episodio criminoso, legato dal vincolo della continuazione con gli altri, risulta essere stato commesso in data 18.4.2004, da tale data decorre il termine della prescrizione per il reato continuato, senza che la diversa data di commissione dei singoli episodi abbia alcuna rilevanza, con la conseguenza che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato continuato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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