T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6986 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, ha affidato, nelle more del completamento della procedura per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di 1 posto di Direttore della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione, l’incarico in sostituzione temporanea della predetta UOC alla contro interessata dott.ssa A.A.;

Considerato che va condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;

Ritenuto che, secondo la formulazione ora accolta nell’art. 63 del d.lgs n. 163 del 2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Considerato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è mantenuta, a norma dell’art. 63, comma 4, del citato d.lgs. n. 163/01, per quanto qui interessa, con riguardo alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Considerato, altresì, che, come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, la procedura in argomento non può farsi rientrare nella figura del concorso per l’assunzione al pubblico impiego, poiché manca, nella procedura di affidamento dell’incarico, una valutazione dei candidati sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, che è il connotato tipico della procedura concorsuale e non è prevista la predisposizione di apposita graduatoria. L’incarico, invero, viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla responsabilità del direttore generale, senza che la legge indichi i criteri da seguire, onde è da escludere che l’atto costituisca esercizio di attività amministrativa in senso pubblicistico, rientrando piuttosto in una scelta riconducibile alla capacità di diritto privato dell’Amministrazione.

Considerato, pertanto, che la giurisdizione sulla vertenza in esame esula dalle attribuzioni del giudice amministrativo, appartenendo alla sfera demandata al giudice ordinario.

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. Amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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