Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 7-7-2010 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa il 7-5-2003 dal Tribunale di Trani (in composizione monocratica) con la quale O.G. era stato condannato a pena ritenuta di giustizia, in quanto responsabile dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter (per avere posto in vendita 850 CD abusivamente riprodotti; capo A) e di cui all’art. 648 c.p. (per avere ricevuto, al fine di trame profitto, i suddetti supporti; capo B).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo: violazione di legge perchè la Corte territoriale non aveva tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di contrassegno S1AE nonchè erroneo approccio metodologico per essersi ricavata la dimostrazione dell’abusiva duplicazione esclusivamente dall’assenza del marchio SIAE sui supporti magnetici.

Motivi della decisione

La condanna per il reato sub A ha riguardato la contraffazione di 850 CD e siffatta condotta è rimasta penalmente rilevante ex L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. C e comma 2, lett. A nonostante l’inopponibilità ai privati dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE a causa della omessa comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di detta "regola tecnica" in adempimento della direttiva 83/179 CE, inopponibilità per effetto della quale la mancanza del contrassegno de quo comporta esclusivamente la non configurabilità del reato previsto dalla citata Legge, art. 173 ter, lett. D (Cass. 24-6-2008 n. 34555 Rv.

240753; Cass. 2-2-2010 n. 4600 Rv. 248244): ne consegue che i richiami difensivi alla giurisprudenza della Corte Europea in materia di contrassegno SIAE risultano, nel presente caso, inconferenti.

Tanto puntualizzato, deve darsi atto che il reato di cui al sopramenzionato capo, commesso il (OMISSIS), è ormai estinto per intervenuta prescrizione: poichè il ricorso sul punto non presenta profili di inammissibilità s’impone declaratoria in tal senso, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; al contempo va segnalato che non sussistono gli estremi per addivenire ad un proscioglimento nel merito e che ogni censura in ordine alla verifica della contraffazione non può incidere perchè un annullamento con rinvio – a seguito di riconosciuta fondatezza della denuncia – sarebbe in contrasto con l’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 1.

La doglianza concernente l’accertamento de quo rileva, invece, con riguardo al reato sub B, costituendo la contraffazione dell’opera il presupposto del medesimo.

Sotto codesto profilo il ricorso è fondato.

Invero, in sede di merito l’abusiva duplicazione è stata ritenuta senza operare alcun esame, neppure a campione, in ordine al contenuto dei prodotti sequestrati e quindi non già in base ad elementi materiali intrinseci dei medesimi, bensì con riferimento esclusivo alla mancanza del contrassegno SIAE ed al tipo di confezione.

Orbene, secondo l’insegnamento di questa Corte a cui si aderisce, la mancanza del contrassegno SIAE che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea, non può valere neppure come mero indizio dell’illecita duplicazione o riproduzione in quanto l’inopponibilità ai privati dell’obbligo di apposizione del predetto è tale da privarlo del significato di garanzia dell’originalità dell’opera (Cass. 22-10-2009 n. 44892 Rv. 245273; Cass. 28-5-2008 n. 27109 Rv. 240267; Cass 6-3-2008 n. 21579).

Per quanto attiene all’ulteriore dato si osserva che il medesimo, siccome circostanziale ed esterno al prodotto musicale in sè considerato, rende solo probabile, ma non incontrovertibile un’effettiva, seppur parziale, sua contraffazione.

Nè, infine, si palesa decisivo il richiamo alle ammissioni dell’imputato le quali, come riportate nel provvedimento impugnato, sembrano piuttosto riferirsi alla finalità di vendita.

Quanto esposto comporta che la sentenza impugnata deve essere annullata, per il capo relativo alla ricettazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari la quale dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie, attenendosi ai principi sopra enunciati ed, in particolare, avendo specifico riguardo al contenuto dei supporti.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato sub A perchè estinto per prescrizione; annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari detta sentenza con riguardo al reato sub B per nuovo esame.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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