Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29895 Ammissibilità e inammissibilità

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 27/2/08, dichiarava M. S. responsabile dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b), art. 648 c.p., art. 474 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 e lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza dell’1/12/2010, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, perchè estinta per prescrizione, riducendo la pena a mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed Euro 270.00 di multa.

Propone ricorso per cassazione la difesa dello M. con i seguenti motivi:

– erronea applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente dal reato previsto nel predetto articolo di legge a seguito della emissione della sentenza 20/05, della Corte di Giustizia della Comunità Europea in causa Schwibbert;

– erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 53, 57 e 58, vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva;

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

In ordine alla censura formulata col primo motivo di impugnazione, a giusta ragione, la Corte territoriale ha evidenziato che la difesa del prevenuto non aveva avanzato motivi di appello per contestare la decisione di colpevolezza attinente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, cioè per avere posto in commercio CD e DVD abusivamente riprodotti, con la conseguenza che sul punto doveva considerarsi formato il giudicato.

Ne consegue che la doglianza libellata in sede di legittimità non può trovare ingresso, in primis perchè il giudizio di colpevolezza per il reato de quo. di cui alla pronuncia del giudice di prime cure, è, ormai, coperto dal giudicato interno; secondariamente, perchè, nella specie, la manifesta infondatezza dei motivi preclude l’esame della incidenza degli effetti della sentenza comunitaria, dell’8/11/07, in causa Schwibbert, nel diritto interno (Cass. 28/5/08, n. 35266; Cass. 12/12/08, n. 13853).

Privo totalmente di pregio si rivela il secondo motivo, visto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, il giudice argomenta in maniera compiuta ed esaustiva sul rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, così assolvendo all’obbligo imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 58, comma 2, evidenziando che ostano alla meritevolezza dell’invocato beneficio, non solo i precedenti penali, ma anche le scarse garanzie di adempimento offerte dall’imputato, il quale persevera nel commettere reati della stessa specie di quelli per cui è processo.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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