Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27772

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5, 14 e 18 novembre 1992 la Banca Cariplo S.p.A. evocava, dinanzi al Tribunale di Verbania, P. S. e D.B.I., entrambi in proprio e quali genitori (legali rappresentanti) di D.B.V., S. P. e F.G. quali venditori, esponendo di essere creditrice di P.S. della somma di L. 28.452.252 (di cui L. 15.000.000 per capitale, oltre interessi dal 3.1.1987, in solido con D.B.F.) in virtù di decreto ingiuntivo dei 3.3.1988, emesso dal Presidente del Tribunale di Verbania, e di avere constatato, all’atto di promuovere azione esecutiva nei confronti della debitrice, l’intestazione di tutti i beni alla figlia minore D.B.V.. Deduceva, pertanto, la simulazione relativa degli atti di compravendita a rogito notaio Satta Fiores del 18.7.1991 rep. 22356, del 1.4.1992 rep. 23317 e del 6.5.1992 rep. 23420 in considerazione delle sintomatiche circostanze costituite dai tempi della loro redazione (successivamente alla notificazione e alla definitività del decreto ingiuntivo), dell’incapacità patrimoniale della minore acquirente e della promessa di vendita, con scrittura privata del 16.1.1984, dell’appartamento e dell’autorimessa da S.P. a P.S.. Tanto premesso, chiedeva l’accertamento della simulazione dei predetti atti e della conseguente dichiarazione di proprietà dei coniugi P. e D. B. del magazzino di cui all’atto del 18.7.1991 e della sola P. dell’appartamento e dell’autorimessa relativi agli altri due rogiti sopra riportati.

Instaurato il contraddicono, nella resistenza dei convenuti P. e D.B. (rimasti contumaci il F. e lo S.), che spiegavano anche riconvenzionale per il risarcimento dei danni, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, accoglieva la domanda attorea e, accertata la simulazione degli atti di compravendita denunciati, dichiarava la proprietà esclusiva della P. degli immobili oggetto degli atti predetti e respingeva la domanda riconvenzionale, condannando i coniugi P. e D.B. al pagamento delle spese di lite.

In virtù di rituale appello interposto da D.B.V., nel frattempo divenuta maggiorenne (citati in giudizio tutti gli eredi di D.B.I., deceduto nelle more), con il quale lamentava l’erronea qualificazione del rapporto intercorso fra le parti (alla stregua di interposizione fittizia di persona), la Corte di Appello di Torino, nella resistenza della appellata banca (costituitasi per effetto di documentata successione a titolo particolare nella posizione di Cariplo S.p.A., la IntesaBci Gestione Crediti S.p.A. in proprio e quale procuratore della IntesaBci S.p.A.) – costituiti nel giudizio gli altri eredi di D.B.I. al solo fine di chiederne la estromissione per carenza di legittimazione passiva per avere rinunciato all’eredità del fratello (rimasti contumaci il F. e lo S.) – accoglieva arzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di simulazione relativa con riferimento all’atto di compravendita a rogito del notato Satta Flores del 18.7.1991 e dichiarava inammissibile la riconvenzionale risarcitoria, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore della banca appellata, compensate fra le restanti parti.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che la prova della simulazione relativa, sub specie di interposizione fittizia di persona, essendo necessaria la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dei soggetti, interponente ed interposto, ma anche del terzo contraente, poteva ritenersi raggiunta solo con riferimento allo S., mentre nessuna prova era stata raggiunta con riferimento al terzo contraente F. in relazione ai rogito del 18.7.1991.

L’inammissibilità della domanda risarcitoria discendeva dalla mancanza di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo ex art. 342 c.p.c..

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione D.B.V., che risulta articolato su un unico motivo, al quale ha resistito la INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. in proprio e quale procuratrice di BANCA INTESA S.p.A. (già IntesaBct Gestione Crediti S.p.A.) con controricorso, la quale ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo di doglianza.

All’udienza del 10 febbraio 2011 questa Corte, rilevato che l’impugnazione principale e quella incidentale non risultavano notificate a P.S., S.P. e F. G., gli ultimi due contumaci ad entrambi i gradi di giudizio, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando a tale fine il termine di giorni sessanta.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale (iscritto al n. 21747/05 R.G.) e di quello incidentale (iscritto al n. 23844/05 R.G.), in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Ciò posto, preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi hinc et inde proposti è la verifica dell’adempimento degli oneri processuali connessi all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal collegio.

A norma dell’art. 371 bis c.p.c., qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilìtà, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Nella fattispecie, il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data dell’ordinanza pronunziata in udienza il giorno 10 febbraio 2011, scadeva il giorno 11 aprile 2011, di talchè il termine per il deposito, di cui alla norma codicistica innanzi richiamata, è spirato il successivo 2 maggio 2011, mentre l’atto di integrazione – contenente sia il ricorso principale sia quello incidentale (non tardivo) – è stato depositato solo il giorno 11 maggio 2011, come da annotazione della cancelleria.

Ne deriva l’improcedibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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