Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27770 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 1980, P.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno i fratelli V. e P.M., per sentir ordinare la riduzione delle disposizioni testamentarie fatte in loro favore dalla madre F.M., fino alla reintegrazione della sua quota di riserva.

Con successiva citazione, in data 29 dicembre 1988, P. C. convenne in giudizio innanzi al Pretore di Buccino la sorella P.A., per sentir ordinare la riduzione della disposizione testamentaria di cui alla successione della madre, previa dichiarazione di apertura di detta successione e di determinazione della quota di riserva, nonchè per sentir ordinare il rilascio in proprio favore della predetta quota e dei frutti relativi.

Espose l’attrice che, con testamento pubblico del 9 maggio 1976, F.M., poi deceduta il (OMISSIS), aveva disposto la successione dei suoi beni in favore dei quattro figli, M., V., An. e C.. Dedusse di aver conseguito, alla morte della madre, una quota inferiore a quella a lei spettante.

La convenuta P.A. eccepì la litispendenza ovvero la continenza fra i due giudizi, e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Con sentenza depositata in data 19 ottobre 2002, il Tribunale di Salerno, cui il procedimento era trasmigrato per effetto della L. n. 76 del 1997, dichiarò la violazione della quota di legittima spettante a P.C. per un valore di L. 2.550.000, e condannò la convenuta al rilascio in favore dell’attrice della quota di mq 1527 del fondo in località (OMISSIS), di proprietà di P.A..

La decisione fu impugnata da P.A. sia sotto il profilo della violazione del suo diritto di difesa, per non essere stata convenuta nel giudizio promosso nei confronti degli altri due coeredi, e per non essere stata dichiarata la litispendenza o la continenza di cause, sia per la erroneità della valutazione della quota adottata dal primo giudice con l’assegnazione a P. C. di porzione del fondo (OMISSIS) anzichè del fondo (OMISSIS), anche a causa dell’assunto contrasto tra le risultanze delle consulenze disposte nei due diversi giudizi.

All’udienza del 18 novembre 2003, l’appellante depositò le deduzioni tecniche ed osservazioni sulla c.t.u. di cui al primo grado del giudizio, che furono ritenute dalla Corte di merito motivi nuovi e, come tali, inammissibili, concernenti la mancata valutazione di asseriti miglioramenti apportati al fondo (OMISSIS), la mancata rivalutazione della somma di danaro dichiarata versata dalla defunta F.M. all’appellata, e l’attribuzione alla stessa appellata di una rendita superiore a quella a lei spettante.

2. – Quindi, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 6 agosto 2005, rigettò il gravame.

Premesso che nella specie non si verificava la esigenza di litisconsorzio necessario, potendo essere l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie esercitata anche nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario, e spiegare effetto nei suoi confronti in caso di accoglimento, il giudice di secondo grado escluse la fondatezza della censura relativa alla violazione del suo diritto di difesa sia sotto il profilo della mancata integrazione del contraddittorio, per non essere stata convenuta nell’azione di riduzione promossa nei confronti degli altri due coeredi, V. e P.M., sia per non essere stata dichiarata la litispendenza o la continenza, non condividendo neanche la tesi del contrasto di giudicati, per la diversità di parti.

Quanto alla seconda doglianza, premesso che, stante l’autonomia dei due giudizi, quello introdotto nel 1980 da P.C. e contro V. e P.M., ed il giudizio in corso, promosso nel 1988 da P.C. contro P.A., il raffronto fra le consulenze redatte negli stessi aveva una valenza puramente discorsiva, la Corte di merito, relativamente alla pretesa erroneità scaturente dall’assegnazione all’appellata del fondo (OMISSIS) anzichè del fondo (OMISSIS), condivise il decisum del primo giudice, sulla base delle ragioni esposte dallo stesso, il quale aveva considerato che sul fondo (OMISSIS) confinavano entrambe le parti e sul quale risultavano già operate le riduzioni disposte tra P.C. ed i germani V. e P.M.; ed osservò che la determinazione corrispondeva anche a criteri di buon governo agrario, in quanto alla operazione di riduzione non corrispondevano danni oggettivi al fondo di P.A.. Nè, secondo la Corte di merito, costituiva ostacolo a tale conclusione la considerazione della sussistenza di un gravame per asservimento effettuato dalla stessa per la costruzione di una casa colonica, in quanto l’attrice si era dichiarata disposta a ricevere detta quota, rinunziando al diritto alla restituzione di cui all’art. 561 cod. civ..

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.A. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso P. C..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa ed errata applicazione degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ., sulla litispendenza e continenza di cause nonchè sulla connessione di esse, violazione del principio del contraddittorio, nonchè del principio di uguaglianza di trattamento, e manifesta ingiustizia e discriminazione. Premesso che alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio in atto – 29 dicembre 1988 – era pendente innanzi al Tribunale di Salerno la causa civile promossa dalla signora P.C. nei confronti dei fratelli P.V. e M., avente identico oggetto, e cioè la riduzione delle disposizioni testamentarie di F.M. fino alla reintegrazione della quota di riserva spettante alla stessa P. C., si ritiene che si configurerebbe la fattispecie prevista dagli artt. 39 e 40 cod. proc. civ., in tema di litispendenza, continenza e connessione di cause. Non può la stessa azione – si rileva nel ricorso – svolgersi contestualmente innanzi a giudici diversi nei confronti di diversi legittimati passivi, verificandosi in tal caso quella disparità di trattamento che il codice di rito ha inteso evitare. Nella specie, nel giudizio per lesione di legittima preventivamente proposto contro V. e P.M. si era proceduto alla valutazione dell’intero asse ereditario, e, quindi, anche della quota spettante ad P.A., la quale non aveva avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni, in violazione del principio del contraddittorio. La discriminazione cui sarebbero stati sottoposti casi identici sarebbe comprovata dalla circostanza che nella prima causa la decisione era stata orientata dalla relazione del c.t.u., mentre, nel giudizio di cui si tratta, il perito, che in un primo momento aveva cercato di stabilire valori il più possibile vicini a quelli determinati nel giudizio precedente, successivamente si era allontanato da tale consulenza.

2.1. – La censura risulta priva di fondamento.

2.2. – Anzitutto, la Corte di merito ha correttamente escluso nella fattispecie la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale legittimato passivo dell’azione di riduzione è il solo titolare della posizione giuridica che l’attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario, di guisa che ogni altro soggetto, anche se coerede, è estraneo a tale azione (v. Cass., sent. n. 2200 del 1971).

Per le medesime ragioni, non appare ipotizzabile nella specie nemmeno una ipotesi di litispendenza o continenza o connessione.

3. – Con il secondo motivo si denuncia carente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia, nonchè omissione di pronuncia su specifiche deduzioni delle parti. La doglianza concerne la mancata considerazione delle deduzioni tecniche ed osservazioni sulla c.t.u. di primo grado depositate dalla attuale ricorrente, giudicate dalla Corte d’appello alla stregua di motivi di appello nuovi e, come tali, inammissibili, senza che il giudice di secondo grado si ponesse il problema se le ragioni fatte valere – che erano funzionali alla domanda di rinnovazione della consulenza tecnica – costituissero esplicitazione di una censura avanzata nell’atto di appello ed indicazioni essenziali da tenere nel debito conto nella valutazione della erroneità dei procedimenti tecnici di stima acquisiti al giudizio.

4.1. – La doglianza si rivela fondata.

4.2. – Quelle che la Corte di merito ha frettolosamente giudicato censure inammissibili in quanto sollevate successivamente alla proposizione del gravame, e che attenevano alla mancata valutazione da parte del primo giudice di asseriti miglioramenti apportati al fondo "(OMISSIS)", alla mancata rivalutazione della somma di danaro dichiarata versata dalla defunta F.M., all’attribuzione all’appellata di una rendita ritenuta superiore a quella alla stessa spettante, davano in realtà sostanza alla contestazione della valutazione della quota, che rappresentava la seconda censura oggetto dell’appello di P.A., attuale ricorrente, e meritavano, pertanto, un esame che consentisse al giudice di secondo grado di fornire una risposta alla stessa, anche in relazione alla domanda di rinnovazione della c.t.u..

5. – Resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso l’esame del terzo e del quarto, concernenti rispettivamente la violazione ed errata applicazione dell’art. 737 cod. civ., violazione delle norme e dei principi in tema di collazione, omissione di pronuncia, illogicità e contraddizione, violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto e del testamento, in relazione alla mancata rivalutazione della somma di danaro che P. C. aveva ricevuto in donazione dalla madre in vita, ed al mancato accertamento della correlazione tra l’acquisto del fondo (OMISSIS) e la donazione della somma predetta; e gli errori ed inesattezze compiuti nella determinazione della lesione di legittima in danno di P.C., nonchè il vizio di motivazione e il travisamento dei fatti in relazione ad errori delle perizie.

6. – In definitiva, mentre il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, ne va accolto il secondo, assorbiti gli altri. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, che viene designato nella Corte d’appello di Napoli – cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia alla luce del rilievo che le doglianze erroneamente giudicate nuove dalla Corte d’appello di Salerno si sostanziavano, in realtà, nella contestazione della valutazione della quota ereditaria di spettanza di P.A. quale operata sulla base delle risultanze della c.t.u.: il giudice di rinvio esaminerà, pertanto, anche ai fini di una decisione sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u., le questioni attinenti alla mancata valutazione da parte del primo giudice di asseriti miglioramenti apportati al fondo "(OMISSIS)", alla mancata rivalutazione della somma di danaro dichiarata versata dalla defunta F.M., all’attribuzione all’appellata di una rendita ritenuta superiore a quella alla stessa spettante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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