T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6974 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 6 ottobre 1999 e depositato il successivo 25 ottobre, il ricorrente, funzionario di amministrazione IX qualifica funzionale presso l’Istituto intimato – sede di Ivrea – impugna il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta volta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive dovute dal primo giorno dall’inizio delle mansioni superiori (14.10.1992) sino ad oggi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Riferisce che con ordine di servizio n. 12 del 14 ottobre 1992 veniva incaricato della reggenza dell’ufficio R.C.V. rimasto vacante a seguito di trasferimento del Dirigente. Successivamente, per effetto della omologazione della predetta struttura operativa, venivano definite le articolazioni interne dei singoli uffici, con l’indicazione dei nominativi e della qualifica dei dipendenti titolari ed al ricorrente risultava assegnata la reggenza del reparto Gestione Posizioni Assicurative, Riscossione Contributi e Vigilanza, con corresponsione della indennità di funzione di capo ufficio. Da tale data, il ricorrente svolgeva ininterrottamente le funzioni dirigenziali senza, tuttavia, percepire il corrispondente trattamento economico.

In ragione di ciò, avanzava la richiesta di cui alla diffida notificata il 3 agosto 1999, cui l’Amministrazione non dava riscontro.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 cod. civ., richiamando la disciplina in materia di mansioni di cui agli artt. 56 e 57 d. lgs. n. 29 del 1993, nonché la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 16.5.1991.

Si è costituito l’I.N.P.S., concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come riferito in narrativa, oggetto sostanziale della presente controversia è la pretesa alla corresponsione delle differenze retributive dovute in ragione dell’espletamento delle mansioni superiori, svolte dal ricorrente dal 14 ottobre 1992 sino ad oggi, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Il Collegio si riporta alla decisione del Consiglio di Stato n. 532 del 5 febbraio 2010 resa su caso analogo.

In tale decisione, il Giudice di appello, dopo aver richiamato i principi posti in rilievo da ripetuti e conformi arresti della giurisprudenza amministrativa, secondo cui in assenza di espresse previsioni normative che consentano l’ utilizzo del dipendente in posizione di impiego diversa da quella formalmente rivestita nel settore del pubblico impiego vige il principio di irrilevanza delle mansioni superiori svolte in via di fatto, agli effetti sia dell’ inquadramento, che della corresponsione della retribuzione, puntualizzando, altresì, la ragion d" essere di detto indirizzo, che si collega: al carattere rigido delle dotazioni di organico degli enti pubblici e dei relativi flussi di spesa; all’ assenza di un potere del soggetto preposto al vertice dell’ ufficio di gestire in via autonoma la posizione di "status" dei dipendenti ed il relativo trattamento economico; alla garanzia della parità di trattamento di tutti i soggetti che operino nella struttura organizzativa dell’ ente ed aspirino ad accedere all’ esercizio di mansioni di qualifica superiore ove ne sussistano i presupposti, in condizioni di parità, trasparenza e non discriminazione, ha osservato che la rilevanza agli effetti economici dell’ esercizio di mansioni non riconducibili alla qualifica formalmente rivestita trova disciplina in disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 29/1993 ed oggetto di successive modifiche ed adattamenti che – come chiarito dalla giurisprudenza della Giudice di appello in fattispecie analoghe relative a dipendenti appartenenti ai ruoli dell’ I.N.P.S. – non consentono la corresponsione di una remunerazione difforme da quella prevista in via tabellare per la qualifica rivestita (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 4345 dell’ 11.09.2008; n. 4346 dell’ 11.09.2008; n. 6496 del 27.10.2006; n. 1595 del 17.03.2003).

Con il predetto indirizzo giurisprudenziale, in linea, peraltro, con l’ indirizzo segnato dalle Adunanze Plenarie n. 22/1999, n. 11/2000 e n. 3/2006, sono stati ribaditi i seguenti principi validi anche al caso di specie per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente:

– la retribuzione corrispondente all’ esercizio delle mansioni superiori può aver luogo non in virtù del mero richiamo all’art. 36 della Costituzione, ma solo ove una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva (A.P. n. 22/1999 cit.);

– l’ art. 57 del d.lgs. 29, recante una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea di mansioni superiori, è stato abrogato dall’art. 43 del d.lgs. 80/1998 senza avere mai avuto applicazione, essendo stata la sua operatività più volte differita "ope legis" prima dell’abrogazione e da ultimo fino al 31.12.1998;

– la materia è restata disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito con l’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998 che, nel confermare sostanzialmente l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, ha previsto la retribuzione dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, disponendo altresì che "fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore" (art. 56 cit., comma 6);

– le parole "a differenze retributive" sono state poi abrogate dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, ma "con effetto dalla sua entrata in vigore" (A.P. n. 22/1999), con la conseguenza che l’innovazione legislativa in tal modo posta in essere spiega effetto a partire dall’entrata in vigore del cennato d.lgs. n. 387/1998, e cioè del 22.11.1998;

– il diritto al trattamento economico per l’ esercizio di mansioni superiori trova, quindi, la sua fonte in una norma (art. 15 del d.lgs. n. 387/1998) che ha carattere innovativo, e non meramente interpretativo della disciplina previgente, con la conseguenza che il riconoscimento legislativo "non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse" (A.P. n. 11/2000 e da ultimo A.P. n. 3/2006;

– il carattere non interpretativo della modifica introdotta dal richiamato art. 15 trova conferma nel chiaro valore precettivo della disposizione da esso modificata, inidoneo a dar luogo a dubbi ermeneutici cui ovviare attraverso un" interpretazione autentica del Legislatore.

Nella specie il dott. Tizzani rivestiva la IX qualifica funzionale, cui è peculiare l’ esercizio di compiti di direzione e reggenza di uffici. Lo svolgimento in via interinale di detti compiti in uffici per i quali l’ organigramma dell’ ente prevede, sul piano organizzativo, la preposizione di una figura dirigenziale, non determina l’ omologazione in fatto alla posizione di "status" di livello dirigenziale, il cui conferimento resta condizionato al previo superamento di specifiche procedure idoneative indirizzate alla verifica del possesso dei requisiti culturali e professionali a tal fine richiesti.

Peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, allo stesso è stata corrisposta l’indennità per la funzione di "capo ufficio": emolumento volto a remunerare le funzioni di coordinamento e di responsabilità svolte da funzionari apicali

Per quanto su esposto in assenza di specifiche disposizioni per il relativo comparto di impiego che consentano la retribuzione delle mansioni superiori, non può trovare accoglimento la pretesa a tal fine azionata dal Tizzani.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

In relazione ai profili della controversia le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *