Cass. civ. Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 27767 Responsabilità disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

"Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

La Commissione Amministrativa regionale per i notai per la regione Liguria, con decisione del 21.1.2010 infliggeva al notaio V. L. con sede in (OMISSIS), la sanzione della censura per violazione degli artt. 19 e 20 del codice deontologico, in quanto senza avvertire il collega Va.El. prendeva contatti con tre suoi dipendenti ai fini della loro assunzione alle sue dipendenze; solo successivamente a tali trattative per due di essi fu fatta tale comunicazione, cui seguì l’assunzione, mentre per una terza ( M.V.) nessuna comunicazione fu fatta e non fu assunta.

La Corte di appello di Genova, adita con reclamo dell’incolpato, con sentenza depositata il 12.10.2010, annullava tale decisione, ritenendo che la comunicazione del proposito di assunzione andava effettuata quando tale proposito era passato dalla fase ideativa a quella attuativa, avendo già il notaio accertato quali fossero le pretese del soggetto chiamato e la sua idoneità all’attività proposta; che conseguentemente, quanto ai due lavoratori assunti, era sufficiente che la comunicazione avesse preceduto l’assunzione, non essendo necessario che precedesse anche i contatti tra le parti, e che per la M. non era necessaria alcuna comunicazione, non essendosi passati alla fase attuativa dell’assunzione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio distrettuale notarile di Savona. Resiste con controricorso il notaio V.L..

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del cod. deontologico notarile e della L. n. 89 del 1913, art. 147.

Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata avrebbe limitato la portata della parola proposito dell’art. 20 cod. deont. alla fase attuativa e non già anche a quella ideativa della volontà del soggetto, per cui avrebbe ritenuto che l’obbligo di comunicazione non investiva anche la fase delle trattative di assunzione svolte con il dipendente.

2.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla pretesa violazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b), e cioè alla pretesa violazione in modo non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, è a queste che occorre far riferimento.

2.2. Va premesso che questa Corte ha ritenuto che con riguardo ai procedimenti disciplinari nei confronti di notai (ma il discorso vale anche per gli altri liberi professionisti) l’indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa (Cass. S.U. 23 dicembre 1996, n. 11488 ; Cass. n. 3287 del 15/02/2006).

2.3. L’art. 20 del codice deontologico approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 30.7.2008, dispone che integra violazione del principio di comportamento secondo correttezza, collaborazione e solidarietà non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro……..

Ha ritenuto la corte di merito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla COREDI nella decisione impugnata, tale informativa doveva precedere non qualsiasi attività di consultazione o trattativa con il futuro dipendente, e quindi anche il solo proposito esplorativo, ma solo una volontà già formatasi proprio all’esito di trattative e contatti tra le parti. Secondo la corte di merito prima di esternare il proposito di assumere è necessario verificare se la persona davvero vuoi essere assunta, quali condizioni pone e se è meritevole di essere assunta.

Tale interpretazione della norma deontologica, adottata dal giudice di merito non è nè apparente, nè contraddittoria nè insufficiente, per cui essa è immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità.

Ciò comporta che, essendo nella fattispecie escluso il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’interpretazione della norma deontologica, il motivo di ricorso va rigettato.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza per non aver la stessa indicato per quale ragione non sussisteva la responsabilità disciplinare dell’incolpato per aver omesso ogni informativa in relazione ai contatti (ai fini dell’assunzione) avuti con la dipendente dello studio notarile V., sig.ra M. V..

4. Il motivo è infondato.

Infatti, avendo la corte territoriale ritenuto che l’obbligo di comunicazione dell’assunzione di dipendente di altro notaio sussisteva solo allorchè il proposito giungeva alla fase attuativa e non di mera ideazione ed esame di fattibilità in concreto, non è viziata la motivazione della sentenza che ha escluso tale necessità di comunicazione nel contatto avuto dall’incolpato con la M. V., tenuto conto che esso non ebbe ulteriore sviluppo". 5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dal resistente, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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