T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6973 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente con il ricorso rubricato al n. 3629 del 2007 chiedeva l’annullamento del decreto in data 3 febbraio 2007 di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica dallo stesso occupato, emesso ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972 e art. 15 L.R. Lazio n. 12 del 1999;

Ritenuto che il ricorrente con atto depositato il 30 giugno 2011, dopo aver premesso di aver proposto anche opposizione avverso i medesimi provvedimenti davanti al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo l’accertamento della successione del ricorrente nel contratto di locazione stipulato in data 20.12.1945 dall’allora IACP con il proprio congiunto, dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso con contestuale rinuncia al ricorso stesso;

Considerato che tale atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alla parte intimata in data 27 giugno 2011, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm..

La rinuncia risulta, pertanto, regolare e di essa va dato atto.

Le spese, in accoglimento della richiesta del ricorrente, cui non si è opposta la resistente amministrazione, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto da F.C. e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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