Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 30.1.2006, ha assolto M.S. dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d), perchè il fatto non sussiste, mentre ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dello M. in ordine al reato di ricettazione, rideterminando la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.

In relazione all’imputazione ascritta allo M. per avere detenuto a fini commerciali numerosi supporti magnetici contenenti opere tutelate dal diritto d’autore, la sentenza ha osservato che la contestazione si riferisce alla sola assenza del contrassegno SIAE e, pertanto, a seguito della sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia Europea dell’8.11.2007, doveva tenersi conto della inopponibilità nei confronti dei privati del predetto contrassegno SIAE, in quanto regola tecnica non notificata alla Commissione Europea.

Con riferimento al reato di cui all’art. 648 c.p. la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva sostenuto che l’acquisto dei supporti magnetici non è previsto dalla legge come reato, trattandosi di fatto punito con sanzione amministrativa dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter.

Sul punto la sentenza ha osservato che il principio di specialità invocato dall’appellante non è applicabile ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 68 del 2003, che ha abrogato l’art. 16 della L. n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter ai sensi del quale è configurabile il concorso del delitto di ricettazione con quello di cui all’art. 171 ter della citata legge.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando la violazione ed errata applicazione dell’art. 648 c.p., deduce che la Corte territoriale ha affermato che la detenzione a fini commerciali di supporti contenenti opere tutelate dal diritto d’autore prive del contrassegno SIAE non costituisce fatto lecito e, conseguentemente, non poteva ritenere che la condotta di acquisto o ricezione dei medesimi supporti integrasse il delitto di ricettazione.

Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame non risulta essere stata accertata, nè ha formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione, la abusiva riproduzione di opere tutelate dal diritto d’autore, ma solo la mancanza del contrassegno SIAE, fatto per il quale l’imputato è stato assolto. Pertanto, se la detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE doveva considerarsi, all’epoca dei fatti, prima della notificazione di tale regola tecnica alla Commissione Europea, lecita, anche l’acquisto o la ricezione dei medesimi supporti non può integrare la fattispecie di cui all’art. 648 c.p., non costituendo delitto la mancanza del predetto contrassegno.

Nè può affermarsi la colpevolezza dell’imputato per il delitto di ricettazione sulla base di un fatto (abusiva riproduzione delle opere tutelate dal diritto d’autore) commesso da terzi, che non risulta avere formato oggetto di accertamento.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perchè anche il residuo reato non sussiste.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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