Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29888

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha affermato la colpevolezza di H.A. in ordine ai reati:

a) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), così diversamente qualificata l’imputazione di cui alla citata legge, art. 171 ter, comma 1, lett. d), a lui ascritta, perchè, pur non avendo concorso nella riproduzione o duplicazione, deteneva al fine di porli in commercio, in vendita o comunque cedere a terzi, n. 260 CD musicali, 6 CD per play station e 60 DVD riproducenti film non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori; b) di cui all’art. 648 c.p. per avere ricevuto i predetti supporti, conoscendone l’illecita provenienza.

Il materiale di cui alla contestazione era stato rinvenuto nell’auto dell’ H., occultato sotto il sedile nelle immediate vicinanze di un lido balneare.

La Corte territoriale, previa diversa qualificazione del fatto di cui al capo a) dell’imputazione, ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva, tra l’altro, dedotto la inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, in quanto regola tecnica non comunicata previamente alla Commissione Europea.

La sentenza ha altresì rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che non era certa la prova in ordine alla appartenenza dei supporti magnetici, in quanto sull’auto vi erano anche i figli dell’ H., ed alla loro destinazione alla vendita.

In accoglimento di un subordinato motivo di gravame, la Corte territoriale ha, però, disposto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 521, 522 e 597 c.p.p..

Si deduce che è stato violato il principio di correlazione tra imputazione e fatto accertato, atteso che l’imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello ascritto in rubrica ed in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi. Si osserva, in sintesi, che l’ H. si è difeso dalla imputazione relativa alla detenzione per la vendita di supporti magnetici privi del contrassegno SIAE, mentre è stato condannato per la detenzione dei medesimi supporti in quanto contenenti opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente riprodotte, fatto che non doveva costituire oggetto di accertamento in relazione alla imputazione originaria.

Con i successivi due mezzi di annullamento si denunciano vizi di motivazione in ordine all’accertamento della appartenenza dei supporti rinvenuti all’ H. ed alla loro destinazione alla vendita.

Sul primo punto si reitera l’osservazione in ordine alla presenza sull’auto dei due figli dell’imputato e si deduce che l’appartenenza dei supporti all’ H. è stata illogicamente desunta dal ritenuto disinteresse dell’imputato per il giudizio. Sul secondo punto si deduce che la destinazione alla vendita deve essere desunta da elementi oggettivi della condotta e non essere fondata sulla vantazione del mero elemento intenzionale. Il primo motivo di ricorso è fondato.

All’imputato era stata contestata, nel giudizio di primo grado, oltre al reato di ricettazione, la fattispecie di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 lett. D), per avere detenuto per la vendita CD per play station, musicali e DVD riproducenti film non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.

L’accertamento di merito contenuto nella sentenza di primo grado, inoltre, ha avuto ad oggetto e da atto esclusivamente della mancanza del contrassegno SIAE sui citati supporti magnetici.

E’ evidente, pertanto, che la sentenza impugnata non ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato, ma all’accertamento di un fatto (detenzione per la vendita di supporti magnetici contenenti opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente duplicate o riprodotte: dell’art. 171 ter, comma 1, lett. c)) diverso da quello oggetto di contestazione e di accertamento in primo grado.

L’affermazione di colpevolezza per un fatto diverso è pertanto nulla, ai sensi dell’art. 522 c.p.p., mentre l’imputato deve essere assolto, perchè il fatto non sussiste, dall’originaria imputazione di cui alla della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), e conseguentemente da quella di cui all’art. 648 c.p..

Sul punto è ormai noto che a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia della Comunità Europea il contrassegno SIAE deve essere considerato una regola tecnica, adottata successivamente all’entrata in vigore della Direttiva 83/189/CE, non comunicata alla Commissione Europea, e, per l’effetto, non opponibile ai privati, fino alla comunicazione della predetta regola tecnica, sicchè la sua mancanza non può essere configurata come fatto illecito.

Ne consegue la mancanza di illiceità, all’epoca del fatto, della ricezione di supporti magnetici privi del contrassegno SIAE. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ad entrambi i reati perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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