Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 26-07-2011, n. 29887 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa l’08/06/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 27/11/08 – appellata, fra gli altri, da M.S., imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e art. 640 bis c.p., (come contestati in atti, ai capi c) e d) della rubrica) e condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione; pena sospesa – dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 640 bis c.p., (capo d)) della rubrica rideterminava la pena per il residuo reato, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, (capo c)) in mesi sei di reclusione nel resto confermata.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e);

in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla prescrizione del reato.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che M.S., quale rappresentante legale della S.G.M. srl, avvalendosi delle fatture n. 45 e 46 soggettivamente inesistenti 29/03/01 emesse dalla ditta Promo Edil srl (con sede in (OMISSIS)) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva indicato, al fine di evadere le relative imposte sul reddito lo l’Iva nella dichiarazione dei redditi, U60 Sc 2003 – in relazione all’anno di imposta 2002 – passività inesistenti per un valore imponibile complessivo di L. 96.000.000.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, come ritenuto in sentenza.

Per contro le censure dedotte – quanto alla sussistenza della responsabilità penale del M., che, peraltro, in sede di Appello non aveva contestato la materialità della condotta illecita attribuitagli, limitandosi a sostenere la definizione dell’illecito tributario in sede amministrativa tramite il cosiddetto "condono tombale" – sono del tutto generiche perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto poi alla eccezione di estinzione del reato di cui al capo c) per prescrizione – dedotta peraltro in modo del tutto generico – si rileva che il relativo termine massimo (anni 7 e mesi sei), in riferimento a fatti commessi il (OMISSIS) – tenuto conto, altresì, del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg. 183, sospensione dovuta a rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell’imputato – non è tuttora ancora maturato.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M. S., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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