Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 26-07-2011, n. 29886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 13/05/010, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucera in data 01/07/03 – appellata da B.M., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (come ritenuto in sentenza) e condannato alla pena di anni uno di reclusione – dichiarava non doversi procedere perchè il reato era estinto per prescrizione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva che il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte Territoriale – nel dichiarare l’estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 747 del 2000, art. 2 – ha ampiamente e congruamente motivato sul fatto che non ricorrevano elemento probatori da cui si evinceva in modo certo ed univoco la non colpevolezza dell’imputato ai fini di un’assoluzione nel merito dello stesso.

Orbene il ricorrente con la presente impugnazione ripropone fatti e questioni in diritto già valutate esaustivamente dalla Corte territoriale, con esito negativo quanto alla pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p..

Trattasi di censure generiche, infondate ed attinenti ad eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B. M., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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