Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 26-07-2011, n. 29885 Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 21/06/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 12/02/09 – appellata da R.P.A., imputato dei reati di cui agli artt. 482, 485, 640, 646 c.p.; D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. a); D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, come contestati in attirai capi a), b), c) e d), della rubrica e condannato alla pena di anni cinque di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili P.S. e M.G. – dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 640 c.p. ed D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 capi a) e b) della rubrica; limitatamente a fatti commessi il 24/09/2002, 20/12/02 capo a); sino al 29/11/02 capo b) – rideterminava la pena in anni tre e mesi nove di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e);

sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale in ordine ai reati di cui all’art. 640 c.p. capo a); art. 646 c.p. capo b), sia quanto alla misura della pena come inflitta in atti.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato sia la sussistenza oggettiva di tutte le condotte materiali illecite realizzate da R.P.A. (come analiticamente contestate ed individuate in atti) sia la sussistenza dell’elemento soggettivo (il dolo) in relazione alle condotte medesime.

Le censure dedotte – in ordine ai reati di cui al capo a) ( artt. 482, 485, 640 c.p.) ed al capo b) ( art. 646 c.p.) – sono generiche, sia perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale, sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto evidenziando le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche (ragioni già espresse ed argomentate dal giudice di 1 grado) ed ossia: la gravita dei fatti, la reiterazione delle condotte illecite, la pericolosità sociale dell’imputato, la mancanza di resipiscenza dello stesso. Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 62 bis c.p., art. 133 c.p., non censurabili in sede di legittimità. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da R.P.A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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