Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 26-07-2011, n. 29884 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 21/06/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Trani in data 19/10/07, appellata da L.A., imputata del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, come contestato al capo b) della rubrica e condannata alla pena di anni uno di reclusione.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare la ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata. Le fatture n. (OMISSIS) – indicate nelle dichiarazioni annuali del 2004 presentate da L.A. – corrispondevano ad operazioni realmente effettuate dalla ditta Trollo Angela mediante l’utilizzo di prestazioni lavorative "in nero" da parte di operaie assunte dalla predetta ditta.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che L.A., quale rappresentante legale del Tomaificio Tranceria "Dieffe", con sede in (OMISSIS) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avvalendosi delle fatture n. (OMISSIS), emesse dalla ditta Maglificio Angela di T.A. (con sede in (OMISSIS)) e relative ad operazioni inesistenti, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali 2004, persone fisiche ed IVA (attinenti al periodo di imposta 2003) elementi passivi fittizi, nella misura come individuata in atti.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art 2, comma 3, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dalla Corte di Appello.

Dette doglianze, peraltro – specie quelle attinenti all’assunto difensivo secondo cui la ditta gestita dalla L., aveva utilizzato personale dipendente assunto "in nero" dalla ditta riconducibile a T.A. (sempre in riferimento alle citate fatture n. (OMISSIS)) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da L.A. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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