Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 26-07-2011, n. 29929 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 10 marzo 2010 il Tribunale di Chieti, adito ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio, avente ad oggetto un computer e varia documentazione cartacea, emesso in data 16 febbraio 2011 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nei confronti di C.M., indagato per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., per avere, quale direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Vasto, omesso di segnalare le gravi irregolarità fiscali del contribuente L.C. nonchè per avere curato in prima persona i ricorsi di alcuni contribuenti.

2. Ricorre per cassazione il C., a mezzo del difensore avv. Vittorio Supino, che espone i seguenti motivi.

2.1. Mancanza di motivazione in riferimento agli articolati nove motivi dedotti nel riesame, che sono stati respinti sulla base del riferimento alla astratta configurabilità del reato di abuso di ufficio, non considerandosi che nel decreto di perquisizione non si indicavano quali fossero i beni da sottoporre a sequestro, facendosi solo un vago richiamo al materiale utile ai fini delle indagini, senza alcun nesso tra la cosa da ricercare e una determinata ipotesi criminosa, così distorcendosi il provvedimento di sequestro di cose pertinenti a un ben individuato reato a finalità di acquisizione di una notizia di reato.

2.2. Violazione degli artt. 253, 324, 354, 355 cod. proc. pen. ed eccesso di potere , proprio per la mancanza del nesso di pertinenzialità tra le cose sottoposte a sequestro e il reato ipotizzato, che non è stato individuato nei suoi minimi elementi descrittivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L’ordinanza impugnata da ben conto del nesso di pertinenza tra le cose sequestrate (memoria del computer e varia documentazione cartacea) e il reato ipotizzato, essendosi puntualmente osservato che esse erano dirette ad accertare i ravvisati rapporti illeciti intercorrenti tra il C. e il notaio L.C. e in particolare se il primo coprisse le gravi irregolarità fiscali del secondo e ne curasse i ricorsi in favore di alcuni contribuenti.

3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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