Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 26-07-2011, n. 29928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8 aprile 2010 il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., confermava la ordinanza in data 30 dicembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari in sede, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di F.G., in ordine al delitto di corruzione attiva (capo 6), per avere, quale Sub-Commissario del Governo per l’Emergenza Rifiuti, pur essendo incompetente, emesso una ordinanza di autorizzazione alla redazione di un progetto per la sistemazione e la riqualificazione ambientale della cava di tufo in località (OMISSIS) e alla successiva realizzazione di detto progetto, a fronte del riconoscimento di debiti del Consorzio Impregeco nei confronti della Resit s.r.l. (e nell’interesse del titolare di questa C. C.) fattagli dal presidente della Impregeco Valente (in Napoli, il 9 agosto 2002).

2. A seguito di ricorso del medesimo Procuratore della Repubblica, la Corte di cassazione, Sezione seconda penale, con sentenza in data 4 novembre 2010, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale aveva trascurato di inquadrare il fatto nell’ambito della relazione sinallagmatica tra l’autorizzazione per l’apertura della discarica (OMISSIS) e il pagamento in favore della Resit. Ad avviso della Corte, emergeva dagli atti che la Impregeco aveva riconosciuto debiti inesistenti, in quanto fondati su fatture false, in favore della Resit, al solo scopo di ottenere la illegittima autorizzazione all’apertura della discarica; precisandosi in linea di diritto che ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 318 cod. pen., non occorre che il beneficiario dell’utilità derivante dall’atto frutto dell’accordo corruttivo sia necessariamente un pubblico ufficiale.

Il Tribunale, secondo la Corte, si era limitato a formulare una ipotesi alternativa, quella del perseguimento del pubblico interesse derivante dalla continuità del servizio di smaltimento senza procedere ad una puntuale analisi del materiale indiziario sottoposto al suo vaglio con l’atto di appello.

3. A seguito di giudizio di rinvio, il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe, confermava il provvedimento di rigetto dell’appello del pubblico ministero, ribadendo che non vi erano elementi per sostenere che il F. avesse inteso assicurare alla Resit pagamenti non dovuti o piuttosto solo quelli relativi ai servizi realmente resi.

In ogni caso, osservava il Tribunale, si trattava di fatti risalenti a oltre nove anni addietro e il F. aveva dismesso ogni carica pubblica, sicchè difettavano anche le esigenze cautelari.

4. Ricorre nuovamente il Procuratore della Repubblica di Napoli, che, con un articolato ricorso, deduce che il giudice del rinvio si era sottratto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, sostanzialmente reiterando le considerazioni contenute nella prima ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L’ordinanza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, tratta distintamente i due aspetti che la legge impone che siano considerati in sede di applicazione di misure cautelari, quello relativo ai gravi indizi di colpevolezza e quello relativo alle esigenze cautelari;

affermando che nè l’uno nell’altro presupposto ricorrono nel caso di specie.

3. L’Ufficio ricorrente esprime censure relative esclusivamente all’aspetto indiziario, senza minimamente prendere in considerazione le argomentazioni del Tribunale circa la insussistenza delle esigenze cautelari.

Ne deriva che, se anche le argomentazioni esposte nel ricorso fossero fondate, l’ordinanza impugnata rimarrebbe intangibile sotto il profilo strettamente cautelare. Da ciò segue che il ricorso, per come formulato, non persegue una concreta prospettiva atta a ribaltare la decisione del Tribunale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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