Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 26-07-2011, n. 29927 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 17 febbraio 2010, la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.F. avverso la sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pescara che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto deteneva illecitamente gr. 20 di eroina.

Osservava la Corte di appello che i motivi di appello erano privi di specificità, mancando di correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, e prospettando comunque assunti meramente congetturali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Carlo Di Mascio, che, con un primo motivo, deduce la irregolare notificazione dell’avviso di deposito della ordinanza impugnata, effettuata a mezzo fax al difensore mentre essa doveva essere fatta al domicilio dichiarato dall’imputato.

Con un secondo motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza, osservando che i motivi di appello non erano affatto generici, criticando puntualmente la sentenza impugnata per i vari profili dedotti (uso personale della droga; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; eccessiva severità della pena).

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in una mera deduzione circa una formalità di notificazione diversa da quella che avrebbe dovuto essere seguita, senza alcuna allegazione di mancata conoscenza dell’atto, notificato al difensore di fiducia, da parte dell’imputato (v. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv.

229541. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come osservato nella ordinanza impugnata, nell’atto di appello l’imputato si è limitato a ribadire genericamente la versione difensiva circa la destinazione della droga ad uso personale, instando altresì per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per una diminuzione della pena, senza evidenziare le specifiche ragioni per le quali la sentenza impugnata presentasse al riguardo vizi di motivazione.

Va al riguardo ribadito che l’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), detta una regola, quella relativa alla specificità dei motivi di impugnazione, che deve essere osservata anche negli atti di appello, essendo irrilevante che il giudice di appello possa essere chiamato a rivalutare aspetti di fatto, dato che detta norma, nella sua lata e generalizzata estensione, mira ad evitare che il giudice di ulteriore istanza si debba impegnare nell’esame del merito di impugnazioni meramente dilatorie, che impegnano inutilmente le risorse giudiziarie, limitate e preziose, e che sono potenzialmente causa di vanificazione della realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, (v. in analoghi termini Sez. 6, 03/03/2011, Poddu).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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