T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 528 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – I ricorrenti, avendo subito lo spossessamento di un fondo agricolo per la realizzazione di un’opera pubblica (un campo da tennis) programmata dall’Ente Montano resistente, si erano rivolti al Tribunale civile di Campobasso, con atto di citazione notificato in data 8.10.2004, per ottenere la declaratoria di nullità del decreto di occupazione temporanea di urgenza n. 1/99 del 13.6.1999 del Sindaco del Comune di Castellino del Biferno, per scadenza dei termini di occupazione di urgenza, stabiliti in anni cinque dalla data di immissione nel possesso, avvenuta il 5.7.1999. I ricorrenti chiedevano, tra le altre cose, l’accertamento dell’illegittima occupazione appropriativa del fondo di loro proprietà, sito in agro di Castellino del Biferno, alla contrada Castagna (partita 2743, foglio 25, p.lla 16 del n.c.t.), nonché la condanna dell’Ente Montano intimato al pagamento delle somme risarcitorie da determinarsi – anche previa c.t.u. – per l’illegittima occupazione. Infine, chiedevano il ripristino delle proprietà danneggiate dall’esecuzione dei lavori di costruzione del campo da tennis sul loro fondo. Sennonché, il Tribunale di Campobasso, Sezione civile, con sentenza del 12.5.2009, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni per occupazione appropriativa, assegnando il termine di quattro mesi per la riassunzione della causa dinanzi a questo T.a.r. La causa è stata riassunta dai ricorrenti, nei termini e con le modalità stabilite dal giudice ordinario.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo inammissibilità e infondatezza del ricorso, ma confermando gli assunti di fatto prospettati dal ricorrente (mancato pagamento delle somme dovute per l’occupazione e mancata adozione del decreto espropriativo). Conclude in senso conforme.

Con l’ordinanza presidenziale n. 177 del 2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 22 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile, nei limiti della "traslatio judicii".

III – Il Tribunale di Campobasso – Sezione civile – ha declinato la propria giurisdizione sulla controversia, limitatamente alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice per l’illegittima occupazione del fondo, ritenendo trattarsi, nel caso di specie, di un’occupazione appropriativa, cioè collegata all’esercizio di un pubblico potere e integrante uno spossessamento del bene dei privati, fondato sulla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Pertanto, deve essere precisato che la "traslatio judicii" riguarda esclusivamente la domanda risarcitoria per l’occupazione appropriativa. Erroneamente, i ricorrenti hanno riproposto, nel ricorso per riassunzione, l’intero "petitum" dell’atto di citazione, che aveva introdotto l’azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario. Invero, detta azione prosegue, nella sede ordinaria del giudice civile, per ciò che concerne le richieste di pagamento di indennità e quelle risarcitorie relative a comportamenti materiali che hanno recato danno alle proprietà degli odierni ricorrenti. Viceversa, deve ritenersi traslata dinanzi a questo T.a.r. soltanto la domanda risarcitoria per i danni discendenti dall’occupazione appropriativa. A tal riguardo, si osserva – in via preliminare – che la giurisdizione, in effetti, appartiene al giudice amministrativo, trattandosi di un caso in cui l’esercizio del potere autoritativo diventa illegittimo, allorché la dichiarazione di pubblica utilità sia divenuta inefficace per lo spirare del termine di durata dell’occupazione, senza che vi sia stata la conclusione del procedimento espropriativo. In effetti, la realizzazione di un’opera pubblica durante il periodo di vigenza dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, che non sia seguita da un decreto di espropriazione, configura l’ipotesi di occupazione appropriativa, per la quale pacificamente è riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr.: Cass. civile sez. un., 23.12.2008 n. 30254; idem 26.3.2007 n. 7256; idem 27.6.2007 n. 14794; Cons. Stato VI, 7.9.2006 n. 5190; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 14.1.2009 n. 4).

IV – La domanda risarcitoria è ammissibile e fondata, per la semplice ragione che è la stessa Amministrazione resistente a non contestare i fatti dedotti dai ricorrenti. Questi ultimi hanno subito lo spossessamento di un fondo agricolo per la realizzazione di un’opera pubblica (un campo da tennis) programmata dall’Ente Montano resistente. Vi è stato il decreto di occupazione temporanea di urgenza n. 1/99 del 13.6.1999, a firma del Sindaco del Comune di Castellino del Biferno, ma l’occupazione è proseguita ben oltre i termini – fissati dal decreto in cinque anni dalla data di immissione nel possesso, avvenuta il 5.7.1999 – senza che ne sia seguito alcun decreto espropriativo. Si è così verificata una fattispecie di occupazione "sine titulo" del fondo dei ricorrenti, sito in agro di Castellino del Biferno, alla contrada Castagna (partita 2743, foglio 25, p.lla 16 del n.c.t.).

Il risarcimento per l’illegittima occupazione del terreno è dunque dovuto ai ricorrenti, a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine di occupazione legittima (5.7.2004), e fino al soddisfo, fermo restando che l’ulteriore protrarsi dell’occupazione, senza che vi sia l’acquisto del bene immobile, potrà generare un nuovo debito risarcitorio (cfr.: T.A.R. Lazio Roma II, 14.1.2009 n. 162; T.A.R. Sicilia Catania II, 24.9.2008 n. 1696).

I ricorrenti chiedono la quantificazione del danno da occupazione, presupponendo l’intervenuto trasferimento del dominio del bene, ma – considerato che la pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 293/2010 della Corte costituzionale rende ormai impraticabile la via dell’espropriazione sanante del fondo, già prevista dall’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001 – il risarcimento non potrà comprendere il valore della proprietà del fondo (cfr.: T.A.R. Lazio Roma II, 14.4.2011 n. 3260). Pertanto, l’Amministrazione potrà solo scegliere se acquistare l’immobile mediante l’ordinaria compravendita o con altro negozio civilistico, oppure mediante l’atto di cessione volontaria, di cui all’art. 45 del citato D.P.R. n. 327/2001. Invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 riguardante la cosiddetta acquisizione sanante – nel caso in cui il proprietario del terreno illegittimamente occupato dall’Amministrazione abbia chiesto il risarcimento per equivalente e non anche la restituzione, sussiste il dovere dell’Amministrazione di ristorare i proprietari espropriati del pregiudizio cagionato dall’occupazione "sine titulo". Ma, all’implicita rinuncia alla restituzione non può in alcun modo attribuirsi un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con la tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua alla inequivoca volontà alienativa del proprietario (cfr.: T.A.R. Sicilia Catania II, 13.4.2011 n. 893). Pertanto, si osserva, in via meramente incidentale e parentetica – anche se tale aspetto esula dall’oggetto del presente giudizio – che l’Amministrazione dovrà addivenire al più presto alla decisione di acquistare il terreno, ovvero di concludere un accordo transattivo con il proprietario, che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, allo scopo di evitare che si producano ulteriori danni risarcibili per il protrarsi dell’occupazione "sine titulo".

V – La domanda risarcitoria è da ritenersi, dunque, ammissibile e fondata, sia in ragione della previgente normativa processuale, sia in considerazione di quanto attualmente previsto dall’art. 30 comma quinto del codice del processo amministrativo (c.p.a.). La pronuncia di condanna risarcitoria può avvenire in conformità all’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 (ora abrogato dall’art. 4 punto 20 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 104/2010), nonché – in ragione di una successione temporale di norme processuali – ai sensi dell’art. 34 comma quarto del c.p.a. Pertanto, trattandosi di condanna pecuniaria, devono essere fissati da questo T.A.R. i criteri in base ai quali l’Amministrazione debitrice dovrà proporre, a favore della ricorrente creditrice, il pagamento di una somma, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. Se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, il "quantum" della somma risarcitoria (ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti) potrà essere accertato in un successivo giudizio di ottemperanza.

VI – I criteri per la determinazione e quantificazione del danno risarcibile per equivalente, fissati da Collegio, sono quelli di seguito indicati: 1)ai ricorrenti è dovuto un risarcimento di valore eguale all’indennità di occupazione, con riferimento a classazione e stima originaria del fondo (seminativoarborea); 2)il risarcimento dovrà comprendere la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito risarcitorio, fino al soddisfo; 3)il risarcimento non potrà comprendere il valore di acquisto dell’immobile; 4)il risarcimento è dovuto per il periodo dal 4.7.2004, fino al soddisfo.

VII – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1500,00 al lordo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, nei termini di cui alla motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, che forfetariamente liquida in euro 1500,00 (millecinquecento) al lordo.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2011, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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