Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 26-07-2011, n. 29921 Sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 8 gennaio 2003, il Tribunale di Pordenone, all’esito di giudizio abbreviato, condannava C.V. alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione in quanto responsabile dei seguenti reati, ritenuti avvinti dalla continuazione:

A) del reato di cui all’art. 368 c.p., perchè, quale titolare dell’omonima ditta esercente la raccolta e la demolizione di veicoli, con ricorso amministrativo L. n. 689 del 1981, ex art. 18, presentato il 23 aprile 1998 alla Provincia di Pordenone avverso i verbali di contestazione formati in data 23 febbraio 1998 dalla Polizia stradale di Pordenone per la violazione dell’art. 128 T.U.L.P.S., e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, commi 1 e 6, affermava falsamente che l’autovettura Alfa 75 tg. (OMISSIS) era stata regolarmente registrata nei registri di carico e scarico, allegando una fotocopia di una pagina del registro di pubblica sicurezza previsto dal citato art. 128 T.U.L.P.S., in realtà compilata successivamente alla constatazione della Polizia stradale, così incolpando falsamente i pubblici ufficiali verbalizzanti assistente di P.S. P. D. e agente scelto Pi.Ma. del reato di falso ideologico in atto pubblico.

B) del reato di cui agli artt. 48, 56 e 479 c.p., perchè, ponendo in essere la condotta di cui al capo che precede, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre pubblici ufficiali della Provincia di Pordenone, in sede di decisione del ricorso amministrativo, a emettere una decisione ideologicamente falsa, in quanto basata sul presupposto non vero della regolare annotazione sui registri al momento del controllo.

2. A seguito di impugnazione da parte dell’imputato della predetta sentenza, la Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la prescrizione del reato di cui al capo B, e riduceva la pena per il residuo reato in anni uno e mesi quattro di reclusione.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore, avv. Bruno Malattia, esponendo i seguenti motivi:

3.1. Errata applicazione dell’art. 368 c.p..

Dagli atti si ricava che l’autovettura presa in carico dal registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S., non risultava essere stata scaricata al momento del controllo effettuato dalla polizia, pur essendo certo che essa fosse stata da tempo ceduta a terzi. Inoltre, il veicolo era stato preso in carico, senza indicazione di data, nel registro di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, anche in questo caso senza annotazione di scarico. Il C. non era presente al momento del controllo.

L’allegazione da parte del C. al ricorso diretto alla Provincia di una pagina del registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. (non si sa se successivamente completata nello scarico da lui o da un suo dipendente), era chiaramente inidoneo al fine del ricorso relativo alla mancata annotazione nel registro di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, di cui non era stata allegata alcuna copia. Nella decisione sul ricorso, la Provincia non poteva che considerare la fotocopia tratta da quest’ultimo registro all’atto del controllo di polizia, in cui risultava chiaramente mancante l’annotazione dello scarico del veicolo.

Nessuna induzione in errore poteva derivare dunque dal ricorso proposto dal C. circa tale mancata annotazione e, quindi, nessuna accusa di falso ideologico poteva anche astrattamente essere ravvisatale a carico degli agenti che avevano operato il controllo.

3.2. Errata applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 368 c.p..

La successiva annotazione fatta nel registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S., oltre che essere del tutto ininfluente ai fini del ricorso, che aveva ad oggetto il distinto registro di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, da chiunque fosse stata successivamente fatta, era comunque un atto dovuto, tanto che la stessa Polizia, all’esito del controllo, aveva invitato i dipendenti della ditta a effettuare le annotazioni mancanti.

In ipotesi, l’allegazione della copia del registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S., recante l’annotazione dello scarico del veicolo, pur se incongruo ai fini della decisione sul ricorso, avrebbe potuto semmai integrare il reato di frode processuale, ex art. 374 c.p..

3.3. Errata applicazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 368 c.p., e relativo vizio di motivazione.

La stessa sentenza impugnata riconosce che il C. sapeva che la Polizia, all’atto del controllo, aveva fotocopiato le pagine dei registri da cui risultava la mancata annotazione dello scarico del veicolo: egli non poteva dunque ragionevolmente prospettarsi un esito favorevole del ricorso sulla base di una fotocopia (del solo registro ex art. 128 T.U.L.P.S.) successiva a quelle fatte dalla Polizia, nella stessa sede dell’azienda, che chiaramente evidenziavano tale mancanza della annotazione.

A fronte di ciò, il C. non poteva avere alcuna volontà di incolpare di falso gli agenti operanti, dato che egli sapeva che i registri erano stati fotocopiati al momento del controllo e presentavano le pagine mancanti dell’annotazione di scarico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla sentenza impugnata, e ancor più dettagliatamente da quella di primo grado, si ricava inequivocabilmente che l’imputato aveva proposto opposizione in via amministrativa esclusivamente nei confronti della contestata violazione di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 12, sanzionata dall’art. 52 del medesimo decreto (successivamente abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che contiene analoghe disposizioni agli artt. 231 e 258), non avendo regolarmente tenuto il registro relativo ai rifiuti speciali con riferimento all’autovettura ALFA 75 risultata registrata in carico ma non in scarico.

Avverso l’ulteriore contestazione di violazione amministrativa, relativa alla mancata registrazione dello scarico della medesima autovettura nel registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S., prevista dall’art. 17 bis, comma 3, del medesimo testo unico, attinente al commercio di cose usate, non risulta infatti che l’imputato abbia proposto opposizione, e comunque non è di ciò che si occupa il presente procedimento penale.

3. Appare dunque che l’allegazione all’atto di opposizione avverso la contestazione della violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, della copia del registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. non poteva comportare alcun risultato utile nei confronti dell’opponente, posto che, come detto, con tale atto non si discuteva della esattezza della contestazione relativa alla tenuta del registro previsto dal T.U.L.P.S. ma di quella relativa alla contestazione relativa alla normativa sui rifiuti speciali.

4. Ne discende dunque che, a prescindere dalle altre considerazioni esposte nel ricorso, non avendo la produzione della copia del registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. alcuna attinenza con l’oggetto dell’atto di opposizione, da essa non poteva ricavarsi neppure implicitamente alcuna intenzione calunniosa da parte dell’imputato a carico dei pubblici ufficiali che avevano contestato la violazione della normativa in materia di rifiuti speciali.

5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *