T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 525 Impianti di ripetizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La società ricorrente, titolare di licenza per il servizio pubblico di comunicazioni mobili e per l’installazione di reti Umts sul territorio italiano, avendo chiesto allo sportello unico per l’edilizia del Comune di Castelpetroso (Is) un permesso di costruire per realizzare un impianto a servizio della rete di telefonia mobile, ne otteneva un diniego. La ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la nota prot. n. 2937 datata 6.7.2007 del Comune di Castelpetroso; 2)le norme tecniche di attuazione adottate dal Comune di Castelpetroso; 3)tutti gli atti presupposti e connessi. La ricorrente chiede, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dagli impugnati provvedimenti e dal ritardo nella realizzazione della rete Umts nel territorio del Comune di Castelpetroso. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)incompetenza del Comune a esercitare poteri localizzativi in ordine al posizionamento di impianti di telefonia cellulare, illegittimità per violazione di legge, con riferimento all’art. 117 terzo comma della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 8 sesto comma della legge n. 36/2001; 2)difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, mancato accertamento dei presupposti, illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’art. 3 della legge n. 241/1990, art. 2 del D.P.R. n. 318/1997, art. 4 comma 3 della legge n. 249/1997, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; 4)mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione, violazione di legge, con riferimento all’art. 10bis della legge n. 241/1990, introdotto con la legge n. 15/2005; 5)domanda risarcitoria.

Il Comune intimato non si costituisce.

Con l’ordinanza presidenziale n. 176 del 2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 22 giugno 2011, la parte ricorrente chiede un rinvio, comunicando che è in corso un tentativo di transazione. Nondimeno, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – La società ricorrente, titolare di licenza per il servizio pubblico di comunicazioni e per l’installazione di reti di telefonia mobile sul territorio italiano, avendo chiesto allo sportello unico per l’edilizia (s.u.e.) del Comune intimato un permesso di costruire per realizzare un impianto a servizio della rete di telefonia mobile, ne ottiene un diniego, sul presupposto che l’intervento proposto ricada in zona omogenea E (agricola) del Programma di fabbricazione e sia asseritamente in contrasto con le norme tecniche di attuazione.

Un divieto generico di installare stazioni radio base sul territorio comunale è da ritenersi sicuramente illegittimo. A Comuni e Regioni sarebbe consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, di introdurre criteri localizzativi degli impianti, nell’ambito della funzione di definizione degli obiettivi di qualità, secondo quanto previsto dalla vigente normativaquadro, in particolare dall’art. 3 comma primo lett. d) e dall’art. 8 comma primo lett. e) e comma sesto della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Viceversa, non è consentito agli enti locali di introdurre generiche limitazioni alla localizzazione di detti impianti (cfr.: Cons. Stato VI, 12.1.2011 n. 98; idem 9.6.2006 n. 3452). I Comuni possono adottare una disciplina atta ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, ma non possono vietare in modo generalizzato l’installazione di impianti che, a tutti gli effetti, sono considerati opere di urbanizzazione primaria, a tenore della normativa di cui agli artt. 86 e 90 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (cfr.: Cons. Stato VI, 27.12.2010 n. 9404). Pertanto, le norme tecniche di attuazione del Comune sono state erroneamente interpretate e illegittimamente applicate dallo sportello unico dell’edilizia: il fatto che in zona E (agricola) del Comune siano consentiti solo interventi a carattere rurale, agricolo o agrituristico non equivale a escludere la realizzabilità di impianti che hanno natura di opere di urbanizzazione primaria e sono quindi localizzabili ovunque, salvo che non vi siano specifiche prescrizioni che lo vietino per alcune zone. Nella fattispecie, non vi sono nella disciplina urbanistica comunale prescrizioni che motivatamente impongano un divieto circoscritto e settorializzato di localizzazione di stazioni radio base e impianti di telefonia mobile.

I motivi del ricorso sono, dunque, attendibili. Vi è, invero, incompetenza del Comune a esercitare generici poteri localizzativi in ordine al posizionamento di impianti di telefonia cellulare, ma vi è pure, nel provvedimento impugnato, un difetto assoluto di motivazione, per il mancato o errato accertamento dei presupposti del diniego, senza dire che, nella specie, ha fatto difetto pure la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione, talché sussiste la dedotta violazione di legge, con riferimento all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, introdotto con la legge n. 15/2005.

IV – Anche la domanda risarcitoria è ammissibile e fondata.

V – Il provvedimento impugnato ha sinora impedito alla ditta ricorrente di realizzare le infrastrutture di telecomunicazione destinate a costituire un sistema di telefonia cellulare Umts nell’area del Comune di Castelpetroso, determinando un inutile dispendio di tempo e una ridotta redditività degli investimenti per quell’area. Ciò costituisce un danno economico per la ditta medesima, che potrebbe ulteriormente aggravarsi, in considerazione del fatto che essa è tenuta al rispetto dell’obbligo di tempestivo avvio del servizio di copertura di rete verso il soggetto gestore, derivante dalla licenza di cui è aggiudicataria.

L’Amministrazione ha disatteso la vigente normativa di settore, interpretando la disciplina edilizia delle aree agricole con eccessiva imprecisione e superficialità, di guisa che emergono nella fattispecie – stante la valutazione del comportamento complessivo dell’Amministrazione – tutti gli aspetti del danno risarcibile (la lesione economica, il nesso causale, l’elemento soggettivo, la riconducibilità della lesione alla violazione di un interesse legittimo, l’ingiustizia del danno).

VI – Considerato che l’azione di annullamento è stata tempestivamente proposta, la domanda risarcitoria è da ritenersi ammissibile, sia in ragione della previgente normativa processuale, sia in considerazione di quanto attualmente previsto dall’art. 30 comma quinto del codice del processo amministrativo (c.p.a.). La pronuncia di condanna risarcitoria può avvenire in conformità all’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 (ora abrogato dall’art. 4 punto 20 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 104/2010), nonché – in ragione di una successione temporale di norme processuali – ai sensi dell’art. 34 comma quarto del c.p.a. Pertanto, trattandosi di condanna pecuniaria, devono essere fissati da questo T.A.R. i criteri in base ai quali l’Amministrazione debitrice dovrà proporre, a favore della ricorrente creditrice, il pagamento di una somma, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. Se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, il "quantum" della somma risarcitoria (ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti) potrà essere accertato in un successivo giudizio di ottemperanza.

VII – I criteri per la determinazione e quantificazione del danno risarcibile per equivalente, fissati da Collegio, sono sostanzialmente tre, quali di seguito indicati: 1)occorre determinare i costi dell’investimento sinora sostenuti dalla ricorrente per realizzare l’impianto a servizio della rete di telefonia mobile nel Comune di Castelpetroso e calcolare, con metodo attuariale che tenga conto del valore attuale dell’investimento (ad esempio, il metodo "present netvalue", ovvero "internal rate on return"), la minore redditività dell’investimento medesimo, in relazione al tempo inutilmente trascorso dalla domanda del permesso di costruire, sino all’eventuale rilascio del titolo richiesto, al netto dei tempi amministrativi di trattazione della pratica edilizia presso lo sportello; i costi della minore redditività dell’investimento indicano la misura economica del danno risarcibile, il cui importo – nell’accordo tra le parti – potrà essere discrezionalmente diminuito e ridotto; 2)occorre aggiungere, se del caso, i costi delle penalizzazioni eventualmente subite dalla ricorrente per il mancato rispetto degli obblighi di avvio del servizio, derivanti dalla licenza di cui è aggiudicataria; 3)occorre, infine, sommare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito risarcitorio, fino al soddisfo.

VIII – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata nota prot. n. 2937 datata 6.7.2007 del Comune di Castelpetroso e condanna il Comune medesimo al risarcimento dei danni, come da motivazione.

Nulla per le spese processuali.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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