Cass. pen., sez. VI 27-07-2007 (12-07-2007), n. 30783 Inutilizzabilità di conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche – Omessa indicazione delle generalità dell’interprete

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2007 il Tribunale del riesame di Venezia confermava l’ordinanza del G.i.p. di Verona 10 gennaio 2007, con la quale era stata applicata a B.M., V.G., C.S., S.A., A.N. e R.G. la custodia cautelare in carcere per violazione della disciplina degli stupefacenti.
Avverso la predetta ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
– inutilizzabilità delle conversazioni intercettate e manifesta illogicità della motivazione perchè la doglianza non verteva sulle formalità della nomina dell’interprete-traduttore quale ausiliario della P.G., bensì per l’omessa indicazione delle generalità dello stesso.
L’impugnazione è inammissibile.
Preliminarmente si osserva come dal testo della motivazione dell’ordinanza impugnata la A., il C., la S. e il V. non abbiano contestato la sussistenza e la gravità degli indizi, confermando quindi la legittimità e la correttezza della traduzione delle conversazioni telefoniche intercettate che li riguardavano.
Il R. ha invece negato la sussistenza degli indizi a suo carico discutendo nel merito il contenuto delle conversazioni intercettate, senza quindi contestarne la legittimità e la regolarità della traduzione.
Pertanto il motivo di ricorso, limitato alla legittimità della traduzione delle predette intercettazioni per omessa indicazione delle generalità dell’interprete-traduttore, riguarda soltanto la B. e non gli altri ricorrenti, i cui ricorsi devono essere perciò dichiarati inammissibili in applicazione della disposizione dettata a pena d’inammissibilità dall’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Quanto all’eccezione della B., già rigettata dal Tribunale del riesame e riproposta nel giudizio di legittimità, si osserva che in caso di traduzione e trascrizione di conversazioni intercettate, non può ritenersi fondata l’eccezione d’inutilizzabilità che, ferma restando la sussistenza, la legittimità della nomina da parte della polizia giudiziaria dell’interprete-traduttore e la regolarità delle operazioni di traduzione e trascrizione, si basi soltanto sull’omessa indicazione delle generalità dell’interprete-traduttore nominato ai fini del controllo sulla sua idoneità tecnica ad esercitare la funzione conferitagli, perchè nessuna norma ricollega a tale omissione la nullità o l’inutilizzabilità dell’attività da questi svolta, sicchè l’omissione lamentata da luogo tutt’al più a una mera irregolarità.
Infatti, la capacità dell’interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è dato obiettivo, di fatto desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo e priva l’omissione di qualsiasi rilevanza.
Nella specie la ricorrente ha dichiarato espressamente di non discutere il conferimento e la regolarità della nomina dell’interprete-traduttore, ma di eccepire esclusivamente l’omessa indicazione delle sue generalità al fine di verificarne la sua conoscenza effettiva della lingua rom, senza peraltro formulare alcuna critica in ordine al testo della traduzione, accettata come correttamente eseguita dai coindagati, anche loro di lingua rom.
L’eccezione proposta appare perciò manifestamente infondata.
L’eccezione stessa appare peraltro manifestamente intempestiva e perciò irrilevante. Infatti, in tema di intercettazioni telefoniche, la trascrizione integrale delle registrazioni e delle eventuali operazioni accessorie, come la nomina di un interprete, con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle operazioni di cui agli artt. 143 e sgg. c.p.p., è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio, e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali ai sensi dell’art. 273 c.p.p. (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 1998 n. 1495, ric. Seseri).
Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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