Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 26-07-2011, n. 29872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia in data 19.11.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di L.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., commesso minacciando e molestando La.Pa. in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia e timore per l’incolumità propria e del di lei compagno S.B., in particolare presentandosi il (OMISSIS) davanti all’abitazione della La. in (OMISSIS) e rivolgendole la frase "mi hai fatto fare dieci anni di carcere e per te è arrivata la fine", in diverse occasioni in seguito suonando ripetutamele al citofono della predetta abitazione ed inserendo sotto la porta della stessa biglietti di contenuto minaccioso, in altre occasioni rivolgendo direttamente al S. minacce indirizzate allo stesso ed alla La. e da ultimo il (OMISSIS) guardando minacciosamente i predetti mentre si trovavano nella stazione ferroviaria di (OMISSIS).

I gravi indizi a carico dell’indagato erano individuati nelle dichiarazioni della persona offesa e nei riscontri dati dalla precedente condanna del L. per il reato di atti sessuali con minorenne, dalle dichiarazioni del S. e dai bigliettini sequestrati.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., osservando che le condotte contestate non inducevano nella parte offesa un timore tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e non la costringevano a mutare le proprie abitudini di vita, continuando viceversa la La. a vivere regolarmente nella propria abitazione, e che il L. entrava in diretto contatto con la La. in sole tre occasioni, nelle quali cercava di chiarire i motivi che avevano provocato l’interruzione della precedente relazione con la donna;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, osservando che il provvedimento cautelare era fondato unicamente su dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri, tali non essendo la precedente condanna del L., relativa a fatti che non vedevano in realtà la La. come parte offesa diretta, e i biglietti sequestrati, la cui reale finalità era stata spiegata dal L. nei termini di cui al punto precedente;

2.3. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta inadeguatezza della diversa misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, lamentando la contraddittorietà del riferimento dell’ordinanza impugnata all’aver seguito la La. in luoghi diversi da quelli di abitazione e lavoro della stessa rispetto all’isolato e casuale incontro presso la stazione di (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., è infondato.

La fattispecie del reato in oggetto prevede invero più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Sez. 5, n.34015 del 22.6.2010, imp. De Guglielmo, Rv. 248412). Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non è pertanto essenziale ai fini della sussistenza del reato, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità; ed in questa prospettiva il provvedimento impugnato motivava congruamente sull’inidoneità a produrre tale risultato delle ripetute minacce dell’indagato anche per la stessa vita della La., irrilevante essendo a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite la persona del S. o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi.

Al di là del riferimento alla precedente condanna del L., il provvedimento impugnato è coerentemente motivato nel desumere la sussistenza di adeguati riscontri alle dichiarazioni della La. dai biglietti sequestrati e dal contenuto intimidatorio degli stessi, soprattutto ove posto in relazione alle minacce verbalmente profferite dall’indagato ed agli appostamenti posti in essere dallo stesso presso l’abitazione della vittima, altrettanto logicamente valutato come incompatibile con l’intento di mero contatto con quest’ultima addotto dal L..

3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo all’adeguatezza della diversa misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Anche per questo aspetto la motivazione del provvedimento impugnato è infatti esente da vizi logici laddove argomenta sulla condotta tenuta dall’indagato presso la stazione di (OMISSIS), la quale, inserita nella continuità degli atti intimidatori posti realizzati, veniva coerentemente valutata come indicativa di uno sviluppo della condotta tale da rendere inadeguata la libertà di movimento concessa all’indagato dalla meno afflittiva misura indicata dalla difesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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