T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 521 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Le ricorrenti, ostetriche dipendenti della A.U.S.L. intimata, essendo utilizzate come infermiere e come ferriste nella sala operatoria, chiedevano all’amministratore e al direttore sanitario della A.U.S.L. – responsabili dell’organizzazione dei reparti – di essere escluse dal novero del personale infermieristico adibito al blocco operatorio, ottenendone, tuttavia, riscontro negativo. Ne seguiva un contenzioso giurisdizionale e questo T.a.r., con la sentenza n. 78 del 19.2.1997, pur respingendo il ricorso delle ostetriche, fissava alcuni punti fermi sul rispetto dei compiti e delle mansioni dell’ostetrica. Con una diffida del 12.5.1997, le ricorrenti invitavano la A.U.S.L. a uniformarsi alle indicazioni del T.a.r., sennonché l’Amministrazione rispondeva di non dover provvedere in merito, considerato che la citata sentenza T.a.r. n. 78/1997 era di rigetto del ricorso. Insorgono le ricorrenti, per impugnare i seguenti atti: 1)la nota datata 24.6.1997 prot. n. 3327/D, avente a oggetto "atto di significazione e diffida datato 12.5.1997 e notificato all’ente il 28.5.1997, assunto al prot. U.S.L. n. 11180, concernente la sentenza T.A.R. Molise n. 78 del 19.2.1997"; 2)tutti gli atti preordinati, consequenziali o connessi. Le ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della sentenza del T.a.r. Molise n. 78 del 19.2.1997, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 7.3.1975 n. 163, del D.P.R. n. 761 del 1979 (in particolare dell’art. 29), del D.P.R. 27.3.1969 n. 128 (artt. 40 e 41), del D.P.R. 7.9.1984 n. 821, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 36 e 97 Costituzione, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, istruttoria insufficiente, motivazione carente ed errata, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con l’ordinanza collegiale n. 428 del 1997, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle parti ricorrenti.

Con l’ordinanza presidenziale n. 171 del 2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 22 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è in parte infondato, in parte improcedibile.

III – L’Amministrazione resistente chiede alle ostetriche ricorrenti di svolgere occasionalmente, nelle sale operatorie, anche i compiti di infermiere professionale, rilevando che, quando il blocco operatorio è destinato agli interventi di ostetricia e ginecologia, le ostetriche vi possono essere inserite, senza che ciò comporti adibizione a mansioni inferiori; inoltre, gli aspetti organizzativi del blocco operatorio – a dire dell’Amministrazione – non sono sindacabili dal personale che vi opera. L’Amministrazione osserva, poi, che un giudizio su un’analoga questione sollevata dalle ricorrenti si è concluso con il rigetto del ricorso (sentenza T.a.r. Molise n. 78 del 1997).

Il Collegio ritiene, invero, che i motivi del ricorso siano inattendibili. Infatti, le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito a interventi chirurgici di ostetricia e ginecologia, non sussistendo disposizioni che limitino le prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 marzo 1975 n. 163 ai soli casi di necessità e urgenza. Detta normativa, invero, consente all’ostetrica di svolgere anche le attività tipiche degli infermieri professionali, purché in connessione alla propria attività di assistenza alle gestanti (cfr.: T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 20.1.1998 n. 141). Pertanto, l’attività di ostetrica, in qualche modo, può occasionalmente assorbire le mansioni dell’infermiere professionale, senza che ne derivi un demansionamento dell’ostetrica (cfr.: T.A.R. Campania Napoli, IV, 10.10.1991 n. 291). Inoltre, se è vero che, a tenore della disciplina di cui all’art. 40 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, l’assistenza al parto comprende anche i compiti di sala operatoria, alle dipendenze dei sanitari di ostetricia e ginecologia, purché non sia imposto alle ostetriche di svolgere in via ordinaria e continuativa le mansioni proprie degli infermieri professionali (cfr.: T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 20.6.2001 n. 996; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 1.4.1990 n. 141), è altresì provato – dalla documentazione relativa ai turni di servizio versata in atti dall’Amministrazione – che, nella fattispecie, il personale ostetrico impegnato in ogni turno di servizio, nelle ore diurne (che sono quelle in cui funziona maggiormente il blocco operatorio) era di 3 o 4 unità, la qual cosa lascia presumere che esso sia mai stato adibito totalmente e costantemente al blocco operatorio.

IV – Vi è poi un profilo di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, del quale mette conto occuparsi. Esso riguarda l’attualità dell’interesse delle ricorrenti ad ottenere una modifica dell’organizzazione del loro lavoro nella sala operatoria. Il provvedimento impugnato dalle ricorrenti – la nota datata 24.6.1997 prot. n. 3327/D – è stato a suo tempo adottato da un amministratore straordinario della A.U.S.L. che oggi non è più in carica, non già per effetto del normale avvicendamento, ma a seguito della globale riorganizzazione delle aziende sanitarie locali e della costituzione della Azienda sanitaria regionale unica (A.S.Re.M.); pertanto, detto provvedimento ha perso di efficacia ed è totalmente superato, talché l’annullamento giurisdizionale di esso sarebbe pressoché inutile. Ciò, in ultima analisi, priva le ricorrenti dell’interesse attuale alla decisione del ricorso.

V – Il ricorso, in conclusione, non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge, perché infondato, in parte lo dichiara improcedibile, stante la sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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